Destinazione allo spaccio e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 13804 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prova della destinazione della sostanza stupefacente all’uso personale ovvero allo spaccio può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza. È inammissibile il ricorso per cassazione che non si misuri con lo specifico ragionamento inferenziale svolto dalla sentenza impugnata, limitandosi a contestarne gli esiti sulla base di mere congetture o addebitando al giudice l’imposizione all’imputato di un inesistente onere probatorio. La motivazione che nega le circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali e la condotta processuale non dimostrativa di resipiscenza risulta esaustiva e logica, e il ricorrente che non la aggredisca specificamente incorre nella medesima declaranda di inammissibilità.

Il Fatto

Il GUP del Tribunale, in sede di rito abbreviato, aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi. La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, aveva confermato la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 73 e 75 D.P.R. cit., in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio anziché all’uso personale, nonché la violazione di legge sulla negata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso riproponeva il medesimo motivo di appello già motivatamente disatteso dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con lo specifico ragionamento inferenziale che aveva condotto i giudici di merito a ritenere la destinazione alla cessione. La sentenza impugnata aveva valorizzato la circostanza che la sostanza era stata rinvenuta all’esterno della cella subito dopo che l’imputato era stato visto gettare una bustina dalla finestra, nonché l’ammissione dello stesso di aver svolto funzione di intermediario, ricevendo una bustina da cedere ad altri. L’ipotesi alternativa dell’uso personale era stata correttamente qualificata come mera congettura, in quanto fondata sulla sola supposizione che le camere di sicurezza fossero prive di finestra.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esaustiva e logica, avendo gli stessi negato le attenuanti generiche in ragione dei diversi precedenti penali a carico dell’imputato e della circostanza che il fatto era stato commesso poco tempo dopo l’inizio dell’espiazione di una pesante pena per omicidio, con una condotta processuale non dimostrativa di reale resipiscenza.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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