Illegittima la conversione d’ufficio del sequestro probatorio in sequestro conservativo (Cass. pen. Sez. 4 n. 16221 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice non può disporre d’ufficio la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese processuali. L’art. 262, comma 2, cod. proc. pen. richiede espressamente la richiesta del pubblico ministero o della parte civile, configurando un meccanismo ad impulso di parte. La richiesta è requisito di legittimità sostanziale del provvedimento, non condizione meramente formale. In difetto, la statuizione è illegittima e va annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale con cui l’imputato era stato condannato per cessioni di sostanze stupefacenti, commesse in concorso. Il giudice di primo grado aveva disposto la confisca della somma di denaro sequestrata, ritenuta provento del reato.
In appello, la difesa aveva chiesto la revoca della confisca per la parte eccedente il prezzo delle cessioni. Il giudice del gravame, riconosciuta l’impossibilità di mantenere la confisca sull’intera somma, aveva disposto d’ufficio la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo sulla differenza, a garanzia del pagamento delle spese processuali. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 316 e 317 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando il principio per cui la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo non può essere disposta d’ufficio dal giudice. L’art. 262, comma 2, cod. proc. pen. subordina il mantenimento del vincolo, venute meno le esigenze probatorie, alla circostanza che il giudice disponga “a richiesta del pubblico ministero o della parte civile” di mantenere il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316 cod. proc. pen.
La locuzione “a richiesta” evidenzia la natura di meccanismo ad impulso di parte del rimedio: il potere decisorio del giudice non si radica in assenza di una domanda. Tale conclusione è sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la trasformazione del sequestro probatorio in conservativo richiede l’espressa richiesta del pubblico ministero.
Il sequestro conservativo è strumento di tutela di crediti patrimoniali e la scelta di azionarlo spetta ai soggetti portatori di tali interessi: lo Stato, tramite il pubblico ministero, o la persona offesa costituitasi parte civile. Il giudice è arbitro chiamato a valutare la richiesta altrui, non a sostituirsi all’iniziativa delle parti. Ammettere il contrario attribuirebbe al giudice una funzione di supplenza dell’accusa incompatibile con i principi del processo accusatorio.
La regola dell’impulso di parte vale uniformemente per tutte le ipotesi di conversione del sequestro cautelare reale. Anche l’art. 323, comma 4, cod. proc. pen., per la conversione del sequestro preventivo in conservativo, adotta la medesima formula. Questo conferma la coerenza sistematica della scelta legislativa: il giudice, in nessuna fase, può imporre un vincolo conservativo senza essere previamente investito dalla domanda di chi ha diritto alla tutela.
La possibilità teorica della conversione riconosciuta fino al passaggio in giudicato non elide il presupposto della richiesta di parte, che è requisito di legittimità sostanziale. Poiché nel caso di specie la conversione era stata disposta senza alcuna richiesta, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale statuizione, disponendo la restituzione della somma all’avente diritto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 262 c.p.p. – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
- Art. 316 c.p.p. – Presupposti ed effetti del provvedimento
- Art. 317 c.p.p. – Forma del provvedimento. Competenza
- Art. 323 c.p.p. – Perdita di efficacia del sequestro preventivo
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio