La reiterazione di censure già esaminate rende il ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 18737 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproponga censure già prospettate in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza offrire un effettivo confronto con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, restando esclusa ogni verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 29/10/2025, ha confermato la condanna dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. Avverso tale pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. e agli artt. 6 e 9 cod. pen., e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione in riferimento alla prova del dolo iniziale del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come entrambi i motivi di ricorso risultassero reiterativi di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale. I motivi sono stati, pertanto, considerati privi di specificità e soltanto apparenti, in quanto non offrivano un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione impugnata.
Con riferimento alla questione della territorialità, il giudice di merito aveva sottolineato come gli accordi, successivamente rivelatisi fraudolenti, fossero stati stipulati nel territorio italiano, luogo in cui erano avvenute le prestazioni economiche, coincidendo tale ambito territoriale anche con la residenza di tutte le parti coinvolte. Tale ricostruzione, indicata anche nel ricorso come profilo di violazione degli artt. 6 e 9 cod. pen., non è stata ritenuta censurabile in sede di legittimità.
Quanto al dolo, la Corte ha precisato che i comportamenti valorizzati dal giudice di appello non erano solo successivi alla stipula degli accordi, ma in parte antecedenti, risultando rivelatori dell’intendimento illecito originario. La Corte ha fatto riferimento, in particolare, alle richieste di anticipi su conti esteri, all’invio di conferme o voucher rivelatisi falsi e alla mancata comunicazione della cancellazione di voli o prenotazioni alberghiere.
La Corte ha altresì dichiarato il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento. L’indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendosi limitare a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 47289 del 2003.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza argomentativa. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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