Reati commessi all’estero, presenza nel territorio come condizione di procedibilità (Cass. pen. Sez. II n. 22952 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i delitti comuni commessi dal cittadino in territorio estero, il requisito della presenza nel territorio dello Stato richiesto dall’art. 9, comma 1, cod. pen. integra una condizione di procedibilità, che deve sussistere al momento dell’esercizio dell’azione penale, a nulla rilevando la sua cessazione successiva. La presenza può essere anche transitoria e occasionale, non essendo necessario un radicamento effettivo del soggetto sul territorio nazionale. Il giudice può affermare la sussistenza del delitto presupposto del riciclaggio sulla base di prove logiche, senza necessità dell’accertamento giudiziale definitivo della sua commissione, della tipologia e dei suoi autori.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, rideterminava il trattamento sanzionatorio per il reato di riciclaggio di un’autovettura e dichiarava il difetto della propria giurisdizione quanto alla ricettazione della carta di circolazione. I fatti erano contestati come consumati in data antecedente e prossima all’8 aprile 2013, con reimmatricolazione del veicolo all’estero mediante libretto e targhe stranieri.
Il difensore dei ricorrenti impugnava la sentenza deducendo la violazione dell’art. 9 cod. pen. e dei criteri di sussistenza della giurisdizione italiana, l’omessa motivazione sull’accertamento demandato dalla sentenza rescindente, l’assenza del reato presupposto del riciclaggio e la mancata declaratoria di prescrizione della ricettazione. La questione centrale attiene alla persistenza della condizione di procedibilità nel momento di esercizio dell’azione penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. Sebbene la sentenza di appello non contenga una specifica motivazione sul punto, la verifica delle condotte è implicitamente superata dagli elementi indicati: gli imputati furono controllati in Germania il 4 aprile 2013, quando il veicolo aveva ancora targa e libretto italiani, e successivamente in Spagna l’8 aprile 2013, mentre si imbarcavano per il Marocco, con targhe e libretto già sostituiti.
Tali riscontri, in assenza di differenti elementi, portano a ritenere che il riciclaggio sia stato integralmente consumato all’estero. Parimenti infondato è il motivo relativo al reato presupposto: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto, sulla base dell’esposto-querela della società proprietaria, che l’autovettura data in locazione finanziaria fosse oggetto di appropriazione indebita.
Il Collegio richiama Sez. II n. 16012 del 14.03.2023, secondo cui non è necessario l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche. Analogamente infondato è il secondo motivo: l’art. 9 cod. pen. richiede che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato.
Richiamando Sez. II n. 23304 del 19.03.2008, la Corte ribadisce che il requisito della presenza deve sussistere al momento dell’esercizio dell’azione penale, a nulla rilevando che venga meno in un momento successivo. Il presupposto è integrato anche in caso di presenza transitoria e occasionale, secondo Sez. I n. 19762 del 17.06.2020. La Corte di appello ha testualmente affermato la presenza degli imputati nel territorio dello Stato e la difesa non ha documentato il contrario.
Il quarto motivo, relativo alla prescrizione della ricettazione del modulo del libretto di circolazione, è inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio rileva l’intrinseca contraddittorietà della pronuncia di appello, che in motivazione afferma l’intervenuta prescrizione e in dispositivo dichiara il difetto di giurisdizione: in entrambi i casi, però, nessuna affermazione di responsabilità è intervenuta, e la difesa non ha indicato l’interesse a coltivare il profilo. I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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