Continuazione in executivis: il labile collegamento non prova l’unicità del disegno (Cass. pen. Sez. 7 n. 19564 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. non può essere accolta sulla base di un collegamento meramente labile tra le diverse condotte criminose, quale la detenzione e l’uso della medesima arma in fatti commessi a distanza di mesi e con modalità affatto differenti. La valutazione in ordine all’identità del disegno criminoso richiede un apprezzamento di fatto che, se sorretto da argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità. Le censure che ripropongono profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito sono inammissibili.

Il Fatto

Il condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in sede di esecuzione, aveva respinto l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati di cui a due distinte sentenze esecutive. Il difensore deduceva la violazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. e il vizio di motivazione, lamentando che il giudice aveva trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso. In particolare, l’istanza si fondava sull’assunto che l’arma sequestrata al condannato in data 13 giugno 2020 fosse la stessa da lui utilizzata nel sequestro di persona commesso nel febbraio precedente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nella sua articolazione di Sezione Settima, ha rilevato che le censure proposte erano in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dal G.i.p. con corretti argomenti giuridici.

Il provvedimento impugnato aveva correttamente evidenziato la labilità del collegamento tra le condotte criminose, fondato unicamente sul dato della detenzione e dell’uso di una pistola. Tale elemento, considerato anche la circostanza che altri concorrenti nel sequestro di persona erano risultati armati, non poteva integrare un indice sufficiente per affermare l’identità del disegno criminoso, tanto più che nella sentenza relativa al sequestro era stata esclusa l’aggravante mafiosa.

La Corte ha altresì valorizzato la circostanza che i fatti, sebbene commessi nella medesima area territoriale tra Chiaiano e Scampia, erano stati consumati a distanza di quattro mesi e con modalità affatto differenti: al sequestro di persona avevano concorso numerosi altri soggetti, mentre la droga e l’arma dell’altra condanna erano state rinvenute nell’auto di un terzo, nella disponibilità dell’istante. Tali elementi, valutati nel loro insieme, escludevano l’unicità del disegno criminoso.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo ipotesi di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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