Payback dispositivi medici: pagamento ridotto senza accertamento rende improcedibile il ricorso (TAR Lazio n. 8016 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici previsto dall’art. 7 D.L. n. 95/2025, conv. con mod. dalla L. n. 118/2025, perfezionata dal versamento, in favore della Regione o Provincia autonoma, della quota ridotta pari al 25% degli importi, produce l’effetto estintivo dell’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018. Tuttavia, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula la comunicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma, di un atto di accertamento dell’avvenuto versamento alla segreteria del TAR. In difetto di tale atto, il ricorso avverso il provvedimento regionale di riparto del superamento del tetto di spesa è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della regione Marche n. 52 del 14/12/2022, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, con cui erano stati disciplinati gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, deducendo plurimi vizi di legittimità e sollevando questione di costituzionalità.

A seguito di una prima fase cautelare favorevole, la società depositava in giudizio documentazione attestante l’avvenuto pagamento, in favore della Regione Marche, di quanto dovuto in misura ridotta, aderendo al meccanismo transattivo di cui all’art. 7 del D.L. n. 95/2025, conv. da L. n. 118/2025, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo sopravvenuto, evidenziando che la novella introdotta dal D.L. n. 95/2025 consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di ripiano per il quadriennio 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro trenta giorni dalla conversione del decreto. La norma prevede che l’integrale versamento della quota ridotta estingua l’obbligazione e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale.

Il TAR ha, tuttavia, osservato che l’evento processuale della cessazione della materia del contendere non consegue automaticamente al pagamento, ma è subordinato alla comunicazione alla segreteria del TAR Lazio, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento.

Nel caso di specie, pur avendo la ricorrente prodotto documentazione comprovante il pagamento e formulato istanza di estinzione, non era stato depositato l’atto regionale di accertamento richiesto dall’art. 7 cit. Ciononostante, il Collegio ha desunto dalla condotta della parte e dagli atti univoci successivi alla proposizione del ricorso un’oggettiva sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ex art. 84, comma 4, c.p.a. e compensando le spese in ragione della natura sopravvenuta delle circostanze definitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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