Variante urbanistica ex art 19 dPR 327/2001 ricorso inammissibile senza approvazione tacita (TAR Lombardia n. 1599 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’atto di implicita approvazione della variante urbanistica ex art. 19, comma 4, d.P.R. n. 327/2001 è inammissibile quando il Comune non abbia ancora trasmesso alla Regione la delibera di approvazione del progetto e di adozione della variante. In tal caso il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio-assenso non è mai iniziato a decorrere e il provvedimento impugnato non è venuto a esistenza, né espressamente né tacitamente. L’impugnazione degli atti presupposti segue le sorti del provvedimento principale, del quale avrebbe reso definitiva la lesività. La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.a. e la sanzione processuale del terzo comma richiedono una condotta connotata da mala fede o colpa grave, non desumibile dalla sola inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di una villa storica nel centro di un Comune, along la via oggetto dell’intervento. L’amministrazione comunale, per risolvere problemi di viabilità e sosta, approva uno studio di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio su aree private, alcune delle quali di proprietà della ricorrente. Con deliberazione consiliare il Comune approva il progetto, dichiara la pubblica utilità dell’opera e adotta la variante puntuale al piano di governo del territorio, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio.

La ricorrente, che assume di non aver ricevuto l’avviso di avvio del procedimento, impugna l’atto di implicita approvazione ex art. 19, comma 4, d.P.R. n. 327/2001 della deliberazione, unitamente agli atti presupposti e conseguenti. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancato perfezionamento dell’approvazione e per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità. Il meccanismo dell’art. 19 d.P.R. n. 327/2001 prevede che l’approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale costituisca adozione della variante allo strumento urbanistico; la successiva approvazione è soggetta a formazione tacita, ove la Regione non si pronunci entro 90 giorni dalla ricezione della delibera e della documentazione.

Nel caso di specie il Comune non ha ancora trasmesso alla Regione la delibera di approvazione e di adozione della variante. Pertanto non è iniziato a decorrere il termine di legge e il silenzio-assenso non si è perfezionato. Il provvedimento impugnato non è venuto a esistenza, né implicitamente né espressamente, con conseguente inammissibilità del ricorso diretto avverso un atto inesistente.

Il Collegio precisa che è irrilevante l’impugnazione degli atti preliminari — studio di fattibilità, piano triennale delle opere pubbliche, relazione tecnica, computo metrico e piano particellare — poiché essi sono gravati quali presupposti del provvedimento principale e ne seguono le sorti sul piano processuale.

Quanto alla domanda di responsabilità aggravata, il Collegio la ritiene infondata. L’art. 96, comma 1, c.p.a. richiede la mala fede o la colpa grave, desumibile da un grado di imprudenza o negligenza accentuatamente anormale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 8120 del 2022. Tale connotazione non emerge dal comportamento della ricorrente. Il Collegio osserva che l’amministrazione avrebbe potuto rappresentare alla controparte l’insussistenza del provvedimento tacito, in ossequio al canone di buon andamento.

Neppure ricorre la sanzione del terzo comma dell’art. 96 c.p.a., istituto di natura pubblicistica volto alla repressione dell’abuso processuale, che non può farsi derivare automaticamente dall’inammissibilità dell’impugnazione, secondo Cass. civ., Sez. II, n. 27623 del 2017 e Cass. civ., n. 26545 del 2021. La ricorrente ha agito nei limiti delle facoltà difensive consentite. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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