Abuso edilizio unitario, no avviso e sanzione demolitoria integrale (C.G.A.R.S. n. 397 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce atto vincolato e non deve essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, salvo che la partecipazione del privato avrebbe potuto determinare un diverso esito. La valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere: il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi nel loro impatto unitario e nelle reciproche interazioni. Il frazionamento dell’attività edificatoria in più titoli edilizi non elude il regime sanzionatorio, né consente di qualificare come difformità parziale un intervento che abbia comportato il radicale snaturamento delle opere assentite. L’erronea indicazione del vincolo paesaggistico in un provvedimento plurimotivato non ne determina l’annullamento, se un autonomo motivo è sufficiente a sorreggerlo.
Il Fatto
La proprietaria di un edificio presentava nel 2009 al Comune una comunicazione ex art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003 per la copertura di un terrazzo con struttura precaria in legno e tegole e per un pergolato, e una DIA ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 per muri di recinzione. A seguito di esposto, un sopralluogo accertava sullo stesso terrazzo un’unità immobiliare residenziale occupante l’intero quarto piano, con struttura in acciaio, tamponature in laterizi e impianti completi.
Il Comune ingiungeva la demolizione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/1985, come definito nella Regione Siciliana dalla l.r. n. 37/1985, richiamando anche il vincolo paesistico. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso e compensava le spese. La proprietaria appellava lamentando la mancata comunicazione di avvio, l’erronea qualificazione dell’abuso, l’applicazione della demolizione anziché della sanzione pecuniaria, l’erroneo richiamo del vincolo e il rigetto della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Sul primo motivo ricorda l’orientamento consolidato, anche proprio: l’ordine di demolizione consegue all’accertamento della natura abusiva delle opere, è atto dovuto e conclude un procedimento rigidamente disciplinato dalla legge (tra le altre, Cons. Stato n. 5968 del 2024; C.G.A.R.S. n. 701 del 2024). Le ragioni di deroga non ricorrono, perché la rappresentazione dei titoli del 2009 non avrebbe mutato l’esito: nessun elemento induceva l’Amministrazione a non adottare l’ingiunzione.
Nel merito, il Collegio ribadisce che l’opera abusiva va identificata con riferimento all’intero immobile o complesso immobiliare che ne costituisce il risultato, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto (Cons. Stato n. 6681 del 2022; C.G.A.R.S. n. 139 del 2022). Rileva anche il profilo funzionale, per verificare se le opere, pur in strutture separate, siano strumentali al medesimo scopo pratico.
La costruzione accertata — unità residenziale di circa 107 mq e 329 mc, con tre vani e servizi — non è riconducibile alla chiusura di un limitato spazio con strutture precarie (C.G.A.R.S. n. 644 del 2024) né alla mera recinzione assentita con DIA. Non occorreva il previo annullamento dei titoli: essi riguardavano volumi inidonei alla stabile permanenza dell’uomo, e gli interventi sono stati inglobati e stravolti. Manca la difformità parziale, che presuppone modalità diverse da quelle autorizzate o modifiche su elementi non essenziali; manca la pertinenza urbanistica, nozione più ristretta di quella civilistica.
Il terzo motivo è infondato: non esistono parti legittime da preservare, perciò correttamente si applica la sanzione demolitoria e non quella pecuniaria degli artt. 12 l. n. 47/1985 e 34 d.P.R. n. 380/2001. Le questioni sull’acquisizione gratuita concernono il successivo provvedimento che ne definisce oggetto e perimetrazione, non l’ingiunzione.
Sul quarto motivo, l’erroneo richiamo del vincolo paesaggistico non vizia un atto plurimotivato, sorretto da autonomo motivo. Quanto al risarcimento, difetta il carattere di ingiustizia del danno ex art. 2043 cod. civ., stante la legittimità dei provvedimenti. L’appello è respinto, con condanna alle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.