Permanenza della disciplina volumetrica dopo la scadenza del piano (TAR Lazio n. 5895 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine di efficacia di uno strumento urbanistico attuativo non determina automaticamente la caducazione della disciplina urbanistica di dettaglio in esso contenuta, né l’inedificabilità delle aree interessate. Tale disciplina permane operativa fino all’approvazione di una nuova pianificazione che ridefinisca compiutamente l’assetto dell’area, anche se il piano regolatore generale abbia nel frattempo riclassificato le aree. La redistribuzione delle volumetrie residue tra comparti del medesimo piano, qualora non comporti incremento della volumetria complessiva, può essere qualificata quale modifica non costituente variante ai sensi dell’art. 1-bis della legge regionale Lazio n. 36 del 1987, sempre che rispetti i limiti quantitativi previsti.
Il Fatto
Il Consorzio Ponte di Nona in liquidazione e la società proprietaria delle aree hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di approvazione di una modifica, qualificata come non essenziale, al piano di lottizzazione convenzionato denominato “Ponte di Nona”, approvato nel 1995. La richiesta riguardava la redistribuzione di una quota di volumetria residua non edificata, pari a mc 972,58, dai comparti ormai saturi Z7, Z18 e Z19 al comparto Z44, ancora inedificato, senza alcun incremento della volumetria complessiva assentita.
L’Amministrazione ha fondato il diniego sulla presunta scadenza della convenzione urbanistica del 1995 e sulla riclassificazione delle aree ad opera del PRG di Roma del 2008, che le ha inserite nei “Tessuti della città consolidata – T3”. Secondo Roma Capitale, tali circostanze avrebbero reso necessaria l’approvazione di un nuovo strumento attuativo per qualsiasi modifica della distribuzione delle volumetrie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la scadenza del piano attuativo non comporta di per sé il venir meno dell’assetto urbanistico definito, dovendosi consentire il completamento dell’urbanizzazione e dell’edificazione secondo le prescrizioni di zona. La perdita di efficacia può conseguire solo da una effettiva ripianificazione dell’area, attraverso l’approvazione di un nuovo strumento idoneo a ridefinirne compiutamente l’assetto.
Nel caso di specie, la permanenza della disciplina del piano di lottizzazione trova un duplice fondamento. Sotto il profilo convenzionale, l’art. 24 della convenzione del 1995 prevede espressamente l’applicazione della disciplina del piano fino all’approvazione di un nuovo strumento attuativo. Sotto il profilo normativo, l’art. 45, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG dispone che, in caso di decadenza degli strumenti esecutivi, nelle parti non attuate continua ad applicarsi la loro disciplina.
Il Tribunale ha quindi escluso che la classificazione dell’area nei “Tessuti della città consolidata – T3” possa integrare quella ripianificazione puntuale idonea a sostituire la disciplina di dettaglio del piano di lottizzazione, trattandosi di una previsione di pianificazione generale priva di effetti sostitutivi.
Quanto alla modifica richiesta, il Collegio ha rilevato che l’art. 1-bis della legge regionale Lazio n. 36/1987 qualifica come modifiche non costituenti variante le redistribuzioni delle volumetrie entro determinati limiti. La rimodulazione proposta, essendo interna al medesimo piano e priva di incidenza sulla volumetria complessiva, rientra in tale fattispecie. Il diniego è stato pertanto ritenuto fondato su un presupposto giuridico erroneo, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.