L’onere di redazione del rapporto ambientale VAS grava sul proponente privato (TAR Lazio n. 5887 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di redazione del rapporto ambientale nell’ambito della procedura di V.A.S., ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, è allocato alternativamente in capo al proponente o all’autorità procedente. Laddove l’iniziativa pianificatoria sia di origine privata, l’onere incombe sul soggetto privato che propone la pianificazione, mentre l’ente pubblico è gravato dell’obbligo solo quando il piano o programma è ad iniziativa pubblica. L’autorità regionale non può, in assenza di base normativa, derogare a tale ripartizione stabilita per legge. L’eccezione di incompetenza territoriale sollevata tardivamente è inammissibile ai sensi dell’art. 47 c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato un PRINT per un nuovo insediamento residenziale in variante al PRG del Comune di Aprilia, aveva attivato una procedura di V.A.S. nell’ambito della quale la Regione Lazio aveva richiesto l’invio del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. La società agiva quindi avverso il silenzio-inadempimento del Comune, ritenendo che su quest’ultimo, in qualità di autorità procedente, gravasse l’obbligo di redigere e trasmettere il rapporto ambientale. Il Comune, costituitosi in giudizio, eccepiva che l’onere incombeva invece sulla società in qualità di soggetto proponente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune solo in prossimità dell’udienza, in violazione dell’art. 47 c.p.a. Nel merito, il Collegio ha escluso la sussistenza di un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione comunale, condizione indefettibile per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio.
Richiamato il quadro normativo di cui all’art. 5, comma 1, lett. p), q) e r), d.lgs. n. 152/2006, il TAR ha rilevato che l’art. 13, comma 3, del medesimo decreto attribuisce la redazione del rapporto ambientale alternativamente al “proponente o all’autorità procedente”, senza chiarire il criterio di allocazione dell’onere. Il Collegio ha quindi valorizzato un’interpretazione ermeneutica fondata su due argomenti: il primo, di carattere logico-giuridico, muove dal principio ut res magis valeat quam pereat, giacché l’alternatività prevista dalla norma sarebbe privata di senso se l’onere gravasse sempre sull’ente procedente; il secondo, di carattere sistematico, considera che il rapporto ambientale è definito dall’art. 13, comma 3, come parte integrante del piano, circostanza difficilmente conciliabile con l’allocazione dell’onere in capo ad un soggetto diverso dal proponente della pianificazione.
Ne consegue che la Regione Lazio, in assenza di una base normativa, non poteva allocare diversamente tale ripartizione stabilita per legge. La pretesa del ricorrente è stata pertanto ritenuta infondata, con reiezione del ricorso e compensazione delle spese per la novità e complessità della questione.
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Nota della Redazione
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