Nullità del provvedimento di riesercizio per violazione del giudicato (TAR Piemonte n. 488 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato in esecuzione di una sentenza di annullamento è nullo, ai sensi dell’art. 21-septies, primo comma, legge n. 241/1990, quando, pur formalmente rinnovato, riproponga una motivazione già esaminata e censurata dal giudice e non dia conto delle valutazioni che la decisione ottemperanda ha espressamente demandato all’amministrazione. L’effetto conformativo del giudicato amministrativo non si esaurisce nel dispositivo, ma investe l’intero percorso argomentativo della sentenza. La novità apparente di un argomento non elude il vincolo, se l’argomento era già entrato nel thema decidendum per iniziativa della stessa amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato il diniego opposto dall’INAIL alla domanda di finanziamento di un progetto per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Con la sentenza n. 1073/2024 il TAR Piemonte aveva censurato la motivazione e l’istruttoria dell’atto, annullandolo per il riesercizio del potere valutativo. La decisione era passata in giudicato.

In sede di rideterminazione l’istituto ha confermato il diniego per la sola componente relativa al magazzino verticale automatizzato, escludendone la riconducibilità ai macchinari finanziabili e ribadendo l’incoerenza del suo sviluppo in altezza con la movimentazione manuale. La società ha allora proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo la nullità del nuovo provvedimento per violazione del giudicato e, in subordine, la sua illegittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal confronto testuale tra il primo diniego e l’atto adottato in esecuzione. Il rilievo di incoerenza rispetto alle azioni di spostamento orizzontale e verticale è identico al precedente e, come tale, non poteva essere riproposto senza ulteriori specificazioni e approfondimenti.

La tesi secondo cui il magazzino, isolatamente considerato, non rientrerebbe tra gli investimenti finanziabili è solo apparentemente nuova. La sua novità va vagliata alla luce del complessivo effetto conformativo che le sentenze amministrative fisiologicamente presentano, non limitandosi al solo dispositivo.

Il Tribunale richiama la sentenza ottemperanda: la questione della finanziabilità del magazzino singolarmente considerato era stata sottoposta al giudice e da questi scrutinate, con espressa statuizione sull’insufficienza della motivazione sotto il profilo dell’integrazione tra il robot e il magazzino automatizzato. Su tale punto, osserva la decisione, l’amministrazione nulla aveva detto, lasciando emergere l’assenza di una indagine istruttoria.

Da qui la nullità della nota impugnata, nella parte in cui ha escluso la finanziabilità del magazzino verticale automatizzato. Il Collegio sottolinea che una diversa lettura avallerebbe condotte defatiganti della parte pubblica, che prima amplia il thema decidendum con aspetti non enunciati nell’atto, costringendo il privato a estendere le proprie difese, e poi, dopo che tali aspetti sono stati vagliati, li ripropone a valle della decisione.

L’amministrazione deve pertanto rideterminarsi con istruttoria e motivazione che tengano conto del complessivo dictum della sentenza n. 1073/2024, entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. L’accoglimento della domanda di ottemperanza priva la parte di interesse all’ulteriore vaglio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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