Mantenimento annuale dei manufatti amovibili su concessione demaniale marittima (TAR Puglia n. 1416 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 e modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita ex lege i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001 anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio. La facoltà prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso dell’amministrazione, poiché una diversa lettura svuoterebbe di contenuto dispositivo la norma. La clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio non osta al mantenimento annuale. La salvezza dei provvedimenti di demolizione già adottati opera solo per quelli eseguiti o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di una società che gestisce un punto di ristoro turistico-ricreativo su area demaniale marittima, ha impugnato l’ordinanza n. 54 del 6.2.2024 con cui il Comune ha ingiunto lo sgombero dell’area occupata e la demolizione delle opere realizzate in assenza o difformità dei titoli edilizi, con ripristino dello stato dei luoghi. L’ordine comunale si fondava sulla clausola di stagionalità contenuta nel permesso di costruire, che imponeva lo smontaggio delle strutture al termine della stagione.
Con ordinanza n. 211/2024 del 12.4.2024 il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento. Nmedio del giudizio è intervenuta la modifica normativa che ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 3 della legge n. 118/2022, con decorrenza dal 15.11.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata della nuova disposizione. Il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori degli stabilimenti balneari al mantenimento annuale delle strutture fino alla data di aggiudicazione delle procedure di gara per l’affidamento delle nuove concessioni, anche quando l’uso delle strutture sia sottoposto a vincolo di stagionalità.
La facoltà, secondo il TAR, prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso da parte dell’amministrazione. Diversamente opinando, la norma si limiterebbe a confermare un potere già attribuito agli enti dalle norme vigenti, risultando priva di reale contenuto dispositivo.
Il Collegio affronta poi il rapporto con la clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione. Nella specie l’ingiunzione comunale era stata sospesa dal TAR con l’ordinanza cautelare del 12.4.2024, anteriore alla legge di conversione: il provvedimento non può quindi aver prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3-bis.
La salvezza, argomenta il TAR, non può che riguardare i provvedimenti già adottati ed eseguiti, o quelli rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Una lettura estensiva creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di un’ingiunzione allo smontaggio e coloro che, versando nella medesima situazione di fatto e di diritto, non siano stati incisi da un analogo provvedimento repressivo per ragioni occasionali e contingenti.
Ne consegue che il ricorrente deve ritenersi abilitato ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La natura formale della decisione comporta l’irripetibilità delle spese di lite.
Nota della Redazione
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