Cessazione parziale della materia del contendere e astreinte nell’ottemperanza (TAR Liguria n. 864 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il pagamento della sorte capitale intervenuto dopo la notificazione del ricorso non determina l’inammissibilità dell’azione per sopravvenuta carenza di interesse, ma la parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., limitatamente alla somma capitale. L’Amministrazione è comunque tenuta a completare l’esecuzione del giudicato corrispondendo gli accessori del credito. In caso di ulteriore inottemperanza, trova applicazione la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con commissario ad acta nominato per l’esecuzione sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad emettere la carta del docente e ad erogare l’importo di € 2.000,00 per gli anni scolastici indicati, oltre accessori. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorrente notificava il ricorso in ottemperanza.
L’Amministrazione resisteva eccependo di aver già eseguito la pronuncia, versando l’importo capitale, mentre il ricorrente dava atto della ricezione del capitale ma lamentava la tardività del pagamento e la mancata corresponsione degli accessori del credito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il prospetto prodotto dalla difesa erariale era di per sé inidoneo a provare il pagamento e la relativa data, trattandosi di documento unilaterale. Tuttavia, il ricorrente non aveva contestato l’avvenuto pagamento della sorte capitale, sicché la Corte ha potuto dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere solo con riferimento al capitale, non essendo stato dimostrato che l’accredito fosse antecedente alla notifica del ricorso. Tale circostanza non rendeva inammissibile l’azione, essendo stato l’adempimento posteriore all’instaurazione del giudizio.
Quanto alla domanda di completo soddisfacimento, il TAR ha accolto il ricorso per la parte relativa agli accessori del credito, ordinando all’Amministrazione di completare l’ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante accreditamento dell’importo residuo sulla carta del docente.
Il Collegio ha inoltre nominato un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza, e ha accolto la domanda di irrogazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione della sentenza, fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Ha infine liquidato le spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari, richiamando l’orientamento che assimila il giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247).
Nota della Redazione
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