La sospensione ex art. 100 TULPS è misura autonoma e preventiva, non sanzione accessoria (TAR Lombardia n. 2796 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione della licenza adottato dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS e dell’art. 12 del D.L. n. 14/2017 per la reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali di cui all’art. 50, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 non costituisce una sanzione amministrativa accessoria rispetto all’illecito contestato, ma una misura di prevenzione, di natura cautelare e preventiva, posta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Essa è autonoma rispetto al procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981 e non presuppone l’inoppugnabilità dell’ordinanza-ingiunzione né il passaggio in giudicato del relativo giudizio di opposizione. Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria non preclude l’adozione della misura, potendo la violazione reiterata assumere comunque rilevanza come presupposto di fatto del potere questorile.
Il Fatto
La società titolare di un esercizio pubblico impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione per tre giorni della licenza, ai sensi dell’art. 100 TULPS e dell’art. 12, comma 1, del D.L. n. 14/2017, a seguito dell’accertamento, da parte della Polizia locale, di tre violazioni delle ordinanze comunali che limitavano gli orari di somministrazione e l’uso dei plateatici. Il provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, cui erano seguite osservazioni difensive della ricorrente. Quest’ultima deduceva, tra l’altro, la natura accessoria della misura, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché una questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 citato. Instava altresì per il risarcimento dei danni da perdita di incasso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso in primo luogo l’eccezione di illegittimità costituzionale, ritenendo la questione manifestamente infondata: il modello di sicurezza urbana delineato dal D.L. n. 14/2017 si fonda sull’integrazione tra i diversi livelli di governo, e l’intervento del Questore non invade le competenze comunali, operando allorché emergano profili che trascendono la dimensione locale. La misura ex art. 100 TULPS conserva natura preventiva e non sanzionatoria, essendo posta a tutela di interessi statali.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito l’istituto: l’art. 100 TULPS, nella sua formulazione generale, richiede che nell’esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, ovvero che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità o la sicurezza dei cittadini. La disciplina speciale dell’art. 12, comma 1, del D.L. n. 14/2017 consente al Questore di disporre la sospensione dell’attività, fino a un massimo di quindici giorni, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali adottate ex art. 50, commi 5 e 7, TUEL.
Secondo la lettura combinata delle norme, la violazione dell’ordinanza non è l’illecito cui la sospensione accede come sanzione accessoria, ma un presupposto di fatto che legittima l’attivazione dell’autonomo potere cautelare del Questore, il quale deve comunque verificare che l’esercizio rappresenti un pericolo per i beni giuridici protetti dalla norma. Il provvedimento assume così una connotazione discrezionale e preventiva, non repressiva, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa che ne sottolinea la finalità dissuasiva e di tutela dell’incolumità pubblica, a prescindere dalla personale responsabilità dell’esercente.
Da tale premessa discende l’infondatezza dei motivi di ricorso. La misura non è subordinata all’inoppugnabilità dell’ordinanza-ingiunzione, né l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, ex art. 16 della legge n. 689/1981, ne preclude l’adozione: il pagamento integra acquiescenza alla contestazione, ma non elide la rilevanza giuridico-fattuale della violazione reiterata quale presupposto del potere di sospensione. Nel caso di specie, la durata della sospensione, pari a tre giorni, è risultata proporzionata e adeguatamente motivata rispetto alle riscontrate violazioni degli orari di utilizzo del plateatico, in un contesto di tutela della quiete dei residenti e di prevenzione di fenomeni di criminalità.
Il Collegio ha quindi respinto il ricorso e la connessa domanda risarcitoria, essendo escluso il requisito del danno ingiusto una volta accertata la legittimità dell’atto impugnato, compensando integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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