Carta docente agli insegnanti precari: l’ottemperanza ordina l’accredito e fissa l’astreinte (TAR Liguria n. 863 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che, costituitasi, non contesti l’avvenuto adempimento, non assolve all’onere della prova dell’esecuzione del giudicato, che grava su di essa ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’actio iudicati è, pertanto, fondata e il giudice deve ordinare il compimento degli atti necessari per dare esecuzione alla pronunzia, anche nominando un commissario ad acta e irrogando la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il cui termine iniziale decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della sentenza, e il cui termine finale coincide con l’adempimento o, in difetto, con l’insediamento del commissario.

Il Fatto

Alcune insegnanti non di ruolo, assunte con contratti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rilasciare il beneficio e a erogare gli importi dovuti.

Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla pronunzia, le docenti proponevano il giudizio di ottemperanza davanti al TAR, sia per ottenere l’adempimento coattivo, sia per la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione dell’astreinte. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorso veniva affidato alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio, con la notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione entro il termine di grazia, e ha quindi accertato che il Ministero, pur costituendosi in giudizio, non aveva svolto alcuna contestazione circa l’eseguito adempimento.

Secondo il collegio, grava sull’Amministrazione debitrice l’onere di provare di avere dato esecuzione al titolo esecutivo azionato. Il silenzio serbato nel giudizio di ottemperanza equivale pertanto a inadempimento, rendendo fondata l’azione esperita e imponendo l’ordine di compiere gli atti giuridici e materiali necessari per dare corso al giudicato: il rilascio della carta e l’accredito delle somme capitale, con i relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente.

Accolta anche la domanda di penalità di mora, il giudice ha ritenuto necessaria un’attività aggiuntiva rispetto al mero versamento di somme, consistente nell’emissione delle carte elettroniche intestate alle docenti, e ha quindi fissato il dies a quo dell’astreinte al sessantesimo giorno dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della sentenza all’Amministrazione, e il dies ad quem al giorno dell’adempimento o, in difetto, all’insediamento del commissario ad acta. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, richiamando il precedente di Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247 in ordine all’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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