Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per pagamento sopravvenuto dopo il deposito del ricorso (TAR Sardegna n. 213 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro si estingue per cessazione della materia del contendere qualora l’amministrazione, costituendosi in giudizio, documenti l’avvenuto pagamento integrale delle somme dovute. L’esecuzione spontanea intervenuta solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo non esclude la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate in favore della parte ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione, di importo contenuto, deve tenere conto della serialità della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna dell’amministrazione alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente per un importo determinato. A fronte del mancato adempimento spontaneo, la interessata proponeva ricorso per ottemperanza avanti al TAR Sardegna, chiedendo l’esecuzione della sentenza di cognizione, nel frattempo passata in giudicato.
Costituendosi nel giudizio di ottemperanza, il Ministero depositava documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. La ricorrente, con memoria conclusiva, chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’avvenuto pagamento integrale delle somme liquidate in sede di cognizione, ha ritenuto integrata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni residua utilità della pronuncia di ottemperanza richiesta dalla ricorrente. La circostanza che l’esecuzione sia intervenuta solo dopo il deposito del ricorso introduttivo non assume rilievo ai fini dell’esito del giudizio, ma condiziona il regime delle spese.
Sul punto, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale l’amministrazione, avendo dato esecuzione alla sentenza solo a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, deve considerarsi soccombente e va conseguentemente condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
La liquidazione è stata contenuta in misura ridotta, in considerazione della serialità della controversia, e le somme sono state distratte in favore dei difensori della ricorrente, che avevano dichiarato la propria antistatarietà.
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Nota della Redazione
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