Competenza funzionale del TAR Lazio sui provvedimenti commissariali emergenziali (TAR Liguria n. 702 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, della medesima legge, sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e), c.p.a. Il riferimento all’art. 5 della legge n. 225/1992 va inteso, per effetto dell’art. 47, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 1/2018, agli artt. 24, 25 e 26 del medesimo decreto. La declaratoria di incompetenza, intervenuta all’esito del giudizio di merito, è pronunciata con sentenza, come si evince a contrario dall’art. 15, comma 4, c.p.a., e la causa può essere riassunta dinanzi al giudice competente entro il termine perentorio ivi previsto.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nell’area portuale di Rapallo, impugnava il decreto del Commissario delegato per l’emergenza, nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nella parte in cui, approvando il piano di messa in sicurezza delle opere di difesa dell’abitato, subordinava la stipulazione dell’atto suppletivo alla concessione alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica, economica e finanziaria, nonché alla costituzione di una garanzia fideiussoria. Il provvedimento traeva origine dallo stato di emergenza dichiarato per il territorio della Regione Liguria a seguito degli eventi meteorologici dell’ottobre 2018. Si costituivano in giudizio il Commissario delegato, la Regione Liguria, il Comune di Rapallo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale, rilevando che la sua disamina deve prevalere anche rispetto alla valutazione delle condizioni dell’azione, secondo il principio della ragione più liquida richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 5/2015, purché sia stata preventivamente accertata la giurisdizione e la competenza del giudice.
Nel merito dell’eccezione, il TAR ha osservato che gli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e), c.p.a. attribuiscono alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio le controversie concernenti le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della legge n. 225/1992. Nel caso di specie, il decreto impugnato era stato emanato dal Commissario delegato nominato con ordinanza n. 558/2018, in relazione all’emergenza dichiarata per gli eventi meteorologici dell’ottobre 2018 in Liguria, sicché l’atto rientrava pienamente nel novero di quelli descritti dalla citata disposizione.
Quanto alla forma del provvedimento, il Collegio ha precisato che la declaratoria di incompetenza, intervenuta all’esito del giudizio di merito, va pronunciata con sentenza, come desumibile a contrario dall’art. 15, comma 4, c.p.a., che prevede l’ordinanza solo per i casi di rilievo dell’incompetenza in sede cautelare o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata. Ha infine dichiarato la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a., compensando le spese di lite per il carattere procedimentale della decisione.
Nota della Redazione
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