Revoca codice allevamento e abbattimento senza indennizzo per movimentazione non autorizzata (TAR Sicilia n. 3970 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di eradicazione delle zoonosi, gli artt. 137 e 138 Reg. UE n. 625/2017 dettano misure di sicurezza alimentare diverse da quelle previste dai programmi obbligatori di eradicazione, riconducibili al Reg. UE n. 429/2016. Al ricorrere della movimentazione non autorizzata dei capi, il Servizio veterinario è tenuto a revocare il codice di allevamento e ad adottare l’ordinanza di sequestro e abbattimento senza indennizzo, secondo il combinato disposto dell’art. 10 dell’ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 e dell’art. 6, comma 6, D.A. n. 2113/2017 della Regione Sicilia. La fattispecie si configura come illecito di pericolo: la tutela è anticipata e prescinde dal contagio e dall’esito dei controlli veterinari. Il potere dell’Amministrazione è vincolato al mero accertamento del presupposto di fatto, con la conseguenza che non è configurabile il vizio di eccesso di potere per sproporzione.
Il Fatto
Nel corso di un sopralluogo presso l’azienda del ricorrente, personale di polizia rinveniva bovini privi di identificazione, capi in carico ad altre aziende e un bovino oggetto di denuncia di smarrimento, oltre a equidi non identificati. L’Asp di Messina disponeva quindi il sequestro sanitario dei capi non risultanti nel registro di stalla e accertava ulteriori anomalie identificative rispetto alla Banca Dati Nazionale.
Espletata l’audizione dell’interessato, l’Azienda adottava l’ordinanza con cui ingiungeva il sequestro sanitario dei bovini, il blocco delle movimentazioni, l’abbattimento senza indennizzo entro trenta giorni e la revoca del codice aziendale. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, che respingeva l’istanza cautelare e disponeva istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, fondato sull’asserita violazione della garanzia dell’audizione personale, è infondato. L’audizione è stata infatti espletata dopo la seconda comunicazione di avvio del nuovo procedimento, con la quale l’Amministrazione aveva rinnovato il procedimento dopo l’annullamento in autotutela della prima nota. La convocazione precisava espressamente che l’audizione avrebbe riguardato anche i contenuti dei nuovi avvii, così superando la censura.
Le censure sull’applicabilità dell’ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 e sulla proporzionalità sono esaminate congiuntamente. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa per cui gli artt. 137 e 138 Reg. UE n. 625/2017 riguardano la sicurezza alimentare e non le misure di eradicazione delle zoonosi, disciplinate dal Reg. UE n. 429/2016, che rinvia ai programmi obbligatori di eradicazione. In Sicilia il Piano è stato adottato con il D.A. n. 2113/2017, il cui art. 6, comma 6, impone ai Servizi veterinari, accertate le movimentazioni non autorizzate, di revocare il codice di allevamento e di adottare l’ordinanza di sequestro e abbattimento senza indennizzo.
La disposizione regionale richiama l’art. 10 dell’ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, che al secondo comma impone la revoca del codice e l’abbattimento senza indennizzo in caso di sostituzione di animali, alterazione dell’identificazione o movimentazioni non autorizzate. Il Collegio richiama sul punto le pronunce del CGARS n. 96/2021 e n. 116/2020, secondo cui il meccanismo realizza una tutela anticipata della salute animale: la movimentazione non autorizzata è assunta come fonte di pericolo da evitare, a prescindere dal contagio e dall’esito negativo dei controlli. La fattispecie è quindi un illecito di pericolo, in cui la soglia di tutela è anticipata rispetto all’effettiva lesione.
Accertata la movimentazione non autorizzata, l’Amministrazione non poteva irrogare altra sanzione: l’abbattimento svolge funzione ripristinatoria e special-preventiva, la revoca del codice funzione sanzionatoria e general-preventiva. Il potere è vincolato al mero presupposto di fatto, essendo le valutazioni comparative già espletate a monte dal Ministero della Salute. Ne consegue l’infondatezza del dedotto eccesso di potere per sproporzione e il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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