Prova presenza in Italia con data certa da organismi pubblici (TAR Emilia-Romagna n. 1070 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, primo comma, d.l. n. 34/2020, l’onere di dimostrare la presenza del lavoratore in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020 grava sul richiedente e deve essere assolto mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. È legittimo il diniego dell’istanza qualora la prova non sia fornita, non potendo assumere rilievo documenti risalenti nel tempo non supportati da elementi più recenti. La produzione di un’attestazione risultata falsa comporta, ex lege, l’inammissibilità dell’istanza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 75 d.P.R. n. 445/2000.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la prefettura aveva respinto l’istanza di permesso di soggiorno presentata dal datore di lavoro nell’interesse di un lavoratore straniero, quale collaboratore domestico per 25 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 103, primo comma, d.l. n. 34/2020. Il diniego si fondava sul difetto di prova della presenza del lavoratore in Italia alla data richiesta dalla normativa. Con il ricorso si lamentava l’erronea valutazione della documentazione prodotta e si eccepiva l’illegittimità della richiesta di integrazione documentale avanzata dalla Prefettura, in quanto non prevista dalla legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, non ravvisando elementi per discostarsi da quanto già statuito in sede cautelare con ordinanza non gravata in appello. Ha osservato che non era stato assolto l’onere di dimostrare la presenza del lavoratore nel territorio italiano nei termini richiesti dalla normativa vigente.

Richiamati i canoni ermeneutici della procedura di emersione, il Tribunale ha precisato che essa presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ed è volta a regolarizzare detti rapporti. A tal fine occorre fornire rigorosa prova della presenza in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020, mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, come affermato da T.A.R. Roma Lazio, sez. I, n. 19426 del 2025.

Nel caso di specie, la documentazione allegata risultava molto risalente: il timbro di ingresso sul passaporto del 2014, il visto rilasciato nel paese d’origine e il bollettino postale non rientravano tra le prove ammissibili. L’attestazione medica più recente, apparentemente emessa nel 2019, era stata disconosciuta dall’Azienda AUSL, risultando inesistente e quindi falsa, con conseguente inammissibilità ex lege dell’istanza.

Il diniego impugnato costituiva pertanto un atto dovuto per difetto dei presupposti normativi. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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