Revoca porto d’armi e giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Molise n. 23 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, la licenza di porto e la detenzione costituiscono un’eccezione al generale divieto, subordinata a un giudizio prognostico e cautelare di piena affidabilità del soggetto. Gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscono rilievo centrale al requisito della buona condotta, da apprezzare anche in chiave preventiva. A fondamento della revoca possono essere valorizzati fatti di reato e vicende personali prive di rilevanza penale, anche estranee alla materia delle armi, purché sintomatiche di difetto di autocontrollo. Il potere del Questore non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, ma un più semplice giudizio prognostico di inaffidabilità, sorretto da adeguata istruttoria e motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia e detentore di cinque armi, veniva attinto da un rapporto della Compagnia dei Carabinieri trasmesso a Questura e Prefettura. Dal rapporto emergeva una lite domestica nel corso della quale l’uomo aveva minacciato di morte la sorella brandendo pinze da camino. I militari procedevano al ritiro cautelativo del porto d’armi e al sequestro di un pugnale non dichiarato, contestando anche la detenzione abusiva di armi.

La Questura avviava il procedimento di revoca, contestando il venir meno del requisito di affidamento di non abusare delle armi. La Prefettura decretava dapprima in via provvisoria e poi in via definitiva il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. Il ricorrente impugnava tutti gli atti davanti al TAR Molise, deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di sospensione del giudizio per pendenza del processo penale. L’esito di questo, osserva il TAR, è estraneo alla legittimità del provvedimento amministrativo: ciò che rileva non è la qualificazione penale del fatto, ma la sua attitudine sintomatica sul piano dell’affidabilità.

Richiamando la propria sentenza n. 39 del 2023, il Tribunale ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e che le esigenze di incolumità collettiva sono prioritarie. Il diniego, la revoca e il divieto di detenzione costituiscono esplicazione di un’ampia discrezionalità, orientata a un giudizio prognostico e cautelare sulla possibilità di abuso. A tale stregua, gli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, del R.D. n. 773/1931 valorizzano la buona condotta e l’affidabilità, associando all’apprezzamento del pregresso la previsione della condotta futura.

Da qui la conclusione che anche episodi di modesto o nullo rilievo criminale possono giustificare provvedimenti interdittivi, quando ingenerino un non irragionevole sospetto di abuso per difetto di autocontrollo. Il potere del Questore non richiede un giudizio di pericolosità sociale in senso proprio: è sufficiente un semplice sospetto, purché la valutazione investa il complesso della condotta di vita e sia frutto di adeguata istruttoria e motivazione.

Applicando tali coordinate, il TAR esclude il dedotto difetto di motivazione, avendo il provvedimento dato conto delle ragioni del decidere e del percorso logico seguito. Quanto alla proporzionalità, il comportamento denunciato era oggettivamente idoneo a fondare il giudizio di inaffidabilità, rivelando un inadeguato autogoverno delle reazioni emotive in situazioni di stress. Il ricorrente, del resto, non ha offerto elementi di estraneità ai fatti, confermando anzi la lite familiare e il contesto di conflittualità.

Le censure sulla detenzione del pugnale sono assorbite, trattandosi di componente motivazionale solo additiva. Solo per completezza il Collegio richiama il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 1685 del 29.10.2021, sull’art. 45 del R.D. n. 635/1940, rilevando che nessuna prova è stata data sulla destinazione venatoria dell’arma. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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