L’ampia discrezionalità regionale nella determinazione dei tetti sanitari (TAR Lazio n. 4758 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia sanitaria, l’impiego e l’allocazione delle risorse economiche sul territorio rappresentano espressione di una politica gestionale regionale caratterizzata da ampia discrezionalità, essendo il diritto alla salute “finanziariamente condizionato”. La determinazione dei tetti di spesa è manifestazione del potere di programmazione della Regione, volto a bilanciare contrapposti interessi di rilevanza costituzionale, quali il contenimento della spesa, l’adeguatezza delle prestazioni agli assistiti e le aspettative delle strutture private. Gli operatori privati accreditati non vantano un diritto perfetto all’assegnazione dei budget, risultando i loro interessi cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici; opera, inoltre, un immanente principio di variabilità del finanziamento, connesso alle contingenti esigenze che di anno in anno l’amministrazione deve affrontare.

Il Fatto

La società ricorrente, che gestisce un istituto comprensivo di un hospice accreditato con dieci posti letto, impugnava la deliberazione della ASL di Latina e la determinazione della Direzione Regionale Salute, con cui erano stati definiti per l’anno 2022 i livelli massimi di finanziamento per le prestazioni di assistenza in hospice. Lamentava che, nonostante l’incremento delle risorse regionali complessivamente stanziate, la quota assegnata alla ASL di Latina si era ridotta e, conseguentemente, il proprio budget annuale era diminuito rispetto alla capacità accreditata e al fabbisogno necessario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’istanza di rinvio proposta dalle parti, trattandosi di causa inserita nel programma straordinario di smaltimento dell’arretrato, nell’ambito del quale non sono consentite dilazioni motivate da ipotesi transattive in essere.

Nel merito, il TAR ha ricordato che la determinazione dei tetti di spesa costituisce espressione del potere di programmazione della Regione, connotato da ampi margini di discrezionalità nel bilanciamento tra l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti a prestazioni adeguate e le aspettative degli operatori privati. Il perseguimento degli interessi pubblici non è subordinato agli interessi privati, che risultano cedevoli e recessivi: gli operatori accreditati non vantano un diritto perfetto all’assegnazione dei budget, restando liberi di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento o di collocarsi al di fuori del servizio sanitario nazionale.

La deliberazione della ASL si atteggiava a mero atto esecutivo dei criteri adottati dalla Regione con la deliberazione della Giunta n. 642 del 26 luglio 2022, nella quale l’allocazione delle risorse risultava esaustivamente motivata. Le doglianze della ricorrente non coglievano nel segno: il raffronto con altre strutture scontava una ontologica diversità delle situazioni di base, né era configurabile un affidamento all’aumento del budget, operando un immanente principio di variabilità del finanziamento connesso alle esigenze annuali. A riprova della non palese irragionevolezza, il finanziamento della ASL era stato ridotto solo dello 0,87% del budget precedente.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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