L’ottemperanza non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato (TAR Lazio n. 4764 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dei presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non è sindacabile, potendo l’actio iudicati essere esercitata quando la sentenza non abbia ricevuto esecuzione. L’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al titolo giudiziale entro un termine assegnato, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La fissazione della penalità di mora, pur richiesta, può essere omessa in ragione della peculiarità della materia.
Il Fatto
La ricorrente, docente in servizio all’estero, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all’estero senza la trattenuta dell’Indennità Integrativa Speciale, a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023 e sino al 31 agosto 2028. Il giudice ordinario aveva inoltre accertato l’illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio e condannato il Ministero alla restituzione delle somme trattenute. A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo anche la fissazione di una somma per ogni successiva violazione o ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’esistenza dei presupposti per l’actio iudicati, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata. La Corte ha altresì evidenziato la mancanza di contestazioni da parte dell’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, e il fatto che le statuizioni contenute nella sentenza non risultavano avere ricevuto esecuzione.
Il Collegio ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendo il giudice limitarsi a verificare la mancata esecuzione del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo alla corresponsione delle somme spettanti entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso aggiuntivo. In caso di persistente inadempienza, il Commissario provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, previa richiesta della parte interessata.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto di non doverla fissare, tenuto conto della peculiarità della materia, respingendo conseguentemente la relativa domanda.
La soccombenza del Ministero ha infine comportato la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 750,00 in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare.
Nota della Redazione
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