Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e regime delle spese (TAR Campania n. 4726 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso gli atti di una procedura di gara è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché la parte ricorrente dichiari espressamente, con atto depositato in giudizio, il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, ancorché l’atto sia qualificato come rinuncia ma non sia stato ritualmente notificato alle controparti. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accettazione della rinuncia da parte delle altre parti costituite quando la carenza di interesse risulti comunque oggettivamente accertata. In tema di spese di lite, il criterio della soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico della parte ricorrente quando l’esito del giudizio, valutato alla stregua delle emergenze processuali, ne rende evidente la soccombenza, potendosi far salva la regolamentazione già effettuata in sede cautelare.
Il Fatto
Con determinazione del 1° dicembre 2025, il Comune di Grazzanise indiceva una procedura negoziata tramite RDO su MEPA per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno 2026, per un importo a base d’asta di € 106.728,96, quantificando il costo della manodopera nella percentuale forfettaria del 37% dell’appalto. La società ricorrente contestava tale quantificazione, ritenendola tale da impedire a qualsivoglia concorrente la formulazione di un’offerta congrua, e presentava istanza di annullamento in autotutela, senza tuttavia partecipare alla gara, poi aggiudicata con determinazione del 25 febbraio 2026 alla controinteressata. Avverso gli atti di gara la società proponeva ricorso, ma il Tribunale, in sede cautelare, rilevava già l’intervenuta decadenza del termine di trenta giorni per l’impugnazione della lex specialis, ritenuta immediatamente lesiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato la propria ordinanza cautelare, con cui era stata evidenziata l’irricevibilità dell’impugnazione per intervenuta decadenza: le prescrizioni della lex specialis, ove ritenute immediatamente escludenti sotto il profilo funzionale, sono immediatamente impugnabili, senza che il concorrente possa attendere l’esito della procedura. Il termine di trenta giorni decorre dalla pubblicazione della lex specialis e non è superabile, non ricorrendo le ipotesi di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990, né essendo predicabile il difetto assoluto di attribuzione dell’amministrazione nel determinare le regole di gara. Quanto al termine dimezzato di cui all’art. 120 c.p.a., il Collegio ha escluso che la sua applicazione possa essere differenziata a seconda che si agisca per l’annullamento o per la nullità, stante la specialità del rito e le esigenze di celerità sottese al dimezzamento.
Nel merito della presente decisione, il Collegio ha rilevato che la società ricorrente aveva depositato in data 22 giugno 2026 un atto qualificato come rinuncia al ricorso, ma privo di rituale notificazione alle controparti. Tale atto, pur non integrando una valida rinuncia ai sensi del codice del processo amministrativo, è stato comunque valorizzato come dichiarazione del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, non discostandosi da quanto statuito in fase cautelare in ordine all’irricevibilità dell’impugnazione. Tale conclusione ha trovato fondamento nella considerazione che l’esito del giudizio, pur definito con declaratoria di improcedibilità, vedeva comunque la parte ricorrente soccombente in ragione della tardività dell’impugnazione della lex specialis, già accertata in sede cautelare. Il Tribunale ha pertanto confermato la regolamentazione delle spese operata in sede cautelare, aggiungendo ulteriori somme in favore del Comune e della controinteressata.
Nota della Redazione
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