Sorteggio delle domande della prova orale applicabile ai concorsi della Banca d’Italia (Cons. Stato n. 6114 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, che impone alla commissione esaminatrice di determinare i quesiti della prova orale immediatamente prima del suo inizio e di proporli previa estrazione a sorte, trova applicazione anche ai concorsi banditi dalla Banca d’Italia. L’art. 1, comma 6, d.P.R. n. 487/1994 fa salve le disposizioni dei rispettivi ordinamenti solo quando questi dettino specifiche regole sulla procedura concorsuale; in loro assenza, il regolamento generale prevale, in coerenza con la massima estensione dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 Cost. La violazione dell’obbligo di sorteggio determina l’illegittimità della prova, indipendentemente da ogni riscontro sulla correttezza delle intenzioni della commissione.
Il Fatto
Il candidato ha partecipato a un concorso pubblico indetto dalla Banca d’Italia per la selezione di esperti nel profilo tecnico dell’ICT, risultando non idoneo all’esito della prova orale. Ha quindi impugnato il bando, la graduatoria finale, il verbale recante i criteri di valutazione e i verbali di svolgimento della prova, deducendo la violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 per mancato sorteggio dei quesiti, oltre al difetto di motivazione del punteggio numerico.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il regolamento generale inapplicabile alla Banca d’Italia in ragione della sua autonomia funzionale e organizzativa e giudicando sufficiente la motivazione espressa dalla commissione. Il candidato ha proposto appello; la Banca d’Italia ha resistito, eccependo l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione di asseriti capi autonomi della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Ha ricordato che l’omessa impugnazione di un capo autonomo idoneo a sorreggere il decisum comporta l’inammissibilità del gravame, ma ha precisato che, nel caso concreto, i passaggi non impugnati non costituivano capi autonomi, bensì argomentazioni a sostegno delle dichiarazioni di infondatezza delle censure. Ai fini dell’effetto devolutivo è sufficiente la contestazione dell’erronea applicazione delle disposizioni censurate.
Nel merito, il primo motivo è stato accolto. Il d.P.R. n. 487/1994 prevede che le commissioni determinino i quesiti immediatamente prima di ciascuna prova orale e li propongano previa estrazione a sorte. Tale regola assicura trasparenza e imparzialità, e la sua violazione comporta l’illegittimità della prova a prescindere dalle intenzioni della commissione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’obbligo si applica anche al concorso in esame. L’art. 1, comma 6, d.P.R. n. 487/1994 fa salve le disposizioni dei rispettivi ordinamenti per il personale di cui all’art. 3, commi 1, 1 bis e 2, d.lgs. n. 165/2001, tra cui rientra quello della Banca d’Italia. Secondo il Collegio, la clausola di salvezza opera solo se l’ordinamento di appartenenza detti specifiche disposizioni sulla procedura concorsuale; diversamente, il regolamento generale trova applicazione. Nel caso concreto, il regolamento del personale della Banca d’Italia disciplina le assunzioni limitandosi alla regola del concorso pubblico e ai titoli di accesso, senza nulla prevedere sulle modalità della prova orale.
L’inapplicabilità non può desumersi nemmeno dall’appartenenza della Banca d’Italia al SEBC: la regola del sorteggio non interferisce con le prerogative connesse alla partecipazione al Sistema e costituisce applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità, sanciti anche dal diritto primario dell’Unione europea (art. 1 TUE; art. 15 TFUE; art. 41 della Carta). Conferma la conclusione l’operato stesso della commissione, che ha proceduto al sorteggio della traccia per la prima parte della prova.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato. Il voto numerico sintetizza l’apprezzamento tecnico della commissione e reca in sé la motivazione, purché siano stati preventivamente fissati i criteri di massima della valutazione. Il bando richiamato nel verbale conteneva parametri precisi, e la commissione ha espresso anche un giudizio sintetico di preparazione insufficiente e lacunosa. L’appello è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento degli atti impugnati nei limiti della posizione dell’appellante e rinnovo della sola prova orale mediante sorteggio, oltre alla condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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