Carenza sopravvenuta di interesse e lesività dell’atto nel subentro del gestore unico (TAR Calabria n. 295 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo dotato di autonoma efficacia lesiva determina la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso proposto avverso gli atti presupposti, poiché l’eventuale annullamento di questi ultimi non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, permanendo la lesione arrecata dall’atto successivo. L’improcedibilità non presuppone che il nuovo provvedimento sia satisfattivo dell’interesse del ricorrente, essendo sufficiente che esso si sostituisca al precedente in forza di una nuova e autonoma valutazione degli interessi. L’effetto caducante dell’invalidità dell’atto presupposto si configura soltanto quando l’atto consequenziale costituisca conseguenza inevitabile del primo, nell’ambito della medesima sequenza procedimentale e senza necessità di ulteriori apprezzamenti. La reiterazione di provvedimenti di analogo tenore non impone al ricorrente un inesauribile onere di impugnazione, dovendosi invece verificare la qualificazione dell’atto sopravvenuto e la sua reale attitudine lesiva.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna innanzi al TAR Calabria il decreto del commissario straordinario dell’A.R.R.I.Cal. n. 60 del 30.12.2022, recante approvazione del cronoprogramma del subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli attuali gestori, nonché il successivo decreto n. 1 del 20.01.2023 e le deliberazioni n. 9 del 25.10.2022 e n. 12 del 30.12.2022 di individuazione del gestore unico e affidamento trentennale del servizio. Il ricorrente lamenta il contrasto del regime introdotto con la normativa vigente, deduce l’illegittimità degli atti per violazione del d.lgs. n. 152/2006 e prospetta eccezioni di incostituzionalità della L.R. n. 10/2022, in particolare dell’art. 18-bis, per asserita incompetenza e violazione dei parametri di riparto delle competenze.
Con motivi aggiunti il Comune impugna il decreto commissariale n. 9 del 22.02.2023, che ha modificato i precedenti decreti introducendo maggiori elementi di partecipazione. Nel corso del giudizio sopravviene il decreto commissariale n. 1 del 10.01.2024, con cui viene approvato il piano operativo di transizione alla nuova gestione unica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i decreti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti risultano superati dal sopravvenuto decreto n. 1/2024. Quest’ultimo, adottato all’esito di istruttoria e verifica degli adempimenti propedeutici al subentro, conferma la fatturazione e riscossione diretta del gestore unico per conto degli attuali gestori durante la transizione e dispone un’ulteriore proroga al giugno 2025, rispetto alla previsione originaria fissata alla fine del 2024, riservandosi ulteriori revisioni.
Da tale contenuto il Tribunale desume che il decreto n. 1/2024 possiede una propria autonomia ed efficacia lesiva, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti. Un eventuale annullamento degli atti gravati non può infatti dispiegare effetto caducante sul provvedimento successivo.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la carenza di interesse si ricollega al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità perseguita, di modo che l’esito positivo del ricorso non potrebbe giovare al ricorrente, dovendosi affermare che la sentenza di merito sarebbe inutiliter data (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 1303 del 2022).
Quanto all’effetto caducante, la Corte distingue tra invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante, chiarendo che soltanto la prima travolge l’atto consequenziale, e ciò quando quest’ultimo si ponga come inevitabile conseguenza dell’atto anteriore senza nuove valutazioni di interessi (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4998 del 2011). Il decreto n. 1/2024 non costituisce mera conseguenza dei precedenti, ma è frutto di un coacervo di valutazioni autonome, svolte alla luce delle criticità riscontrate nella fase di migrazione tra vecchia e nuova gestione.
Il Collegio reputa irrilevante la mancata menzione del Comune nel decreto sopravvenuto, attesa la previsione generale ivi contenuta, e ritiene non condivisibili le difese del ricorrente in ordine all’onere di reiterare motivi aggiunti. Dichiara pertanto l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. della domanda principale e dei primi motivi aggiunti, limitatamente ai decreti n. 60/2022, n. 1/2023 e n. 9/2023. Quanto alle censure sulle deliberazioni, dispone istruttoria su pubblicazione e notifica e rinvia la trattazione all’udienza pubblica del 19 giugno 2024, con spese al definitivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.