Sospensione legale del nulla osta e inefficacia della decadenza semestrale (TAR Campania n. 4513 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione legale dell’efficacia del nulla osta al lavoro subordinato, disposta dall’art. 3 del D.L. n. 145/2024 per i cittadini di Paesi a elevato rischio di frode documentale, comporta la sospensione del decorso di tutti i termini ad esso collegati, incluso il termine di validità semestrale previsto dall’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. Ne consegue che l’amministrazione non può dichiarare la decadenza del nulla osta per mero decorso del tempo quando l’inerzia del privato non sia a lui imputabile, ma dipenda da un impedimento legale e dalla mancata conclusione delle verifiche demandate allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto il rilascio di alcuni nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di cittadini del Bangladesh, trasmessi alla competente rappresentanza consolare italiana a Dhaka. I lavoratori avevano presentato tempestiva istanza per il visto, rimasta inevasa. Nelle more, l’art. 3 del D.L. n. 145/2024 ha disposto la sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati, subordinandone il recupero all’esito di specifiche verifiche da parte dello Sportello Unico.
Ciononostante, la Prefettura di Napoli ha dichiarato la decadenza dei nulla osta per il decorso del termine di sei mesi dal rilascio, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 394/1999. Avverso tali atti il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo l’illegittimità della decadenza per causa non imputabile al privato e la violazione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza delle censure. La disciplina speciale del D.L. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, ha introdotto un meccanismo di controllo rafforzato per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, come il Bangladesh. La norma ha sospeso l’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello Unico, con conseguente sospensione dei procedimenti per il rilascio del visto.
Nel caso di specie, alla data di entrata in vigore del decreto, il visto non era stato ancora rilasciato, né risultava comunicata la conferma del superamento delle verifiche. Il Tribunale ha pertanto escluso che il termine di validità del nulla osta potesse continuare a decorrere, affermando che la sospensione legale dell’efficacia dell’atto amministrativo comporta la sospensione del decorso di tutti i termini ad esso collegati.
La mancata finalizzazione della procedura non è dipesa dall’inerzia del ricorrente o dei lavoratori, ma dall’inerzia dell’Ambasciata e della stessa Prefettura, che non ha completato le verifiche imposte dal D.L. n. 145/2024, unico adempimento idoneo a rimuovere la causa di sospensione. Il TAR ha quindi dichiarato l’illegittimità del provvedimento di decadenza, ritenendolo contrastante con i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché con il principio del legittimo affidamento. La sentenza è stata resa con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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