L’ottemperanza per la Carta del docente esclude l’astreinte ma nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 19 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice amministrativo, pronunciata in sede di ottemperanza, accoglie la domanda volta a dare esecuzione al giudicato che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica del docente, condannando l’Amministrazione ad adottare gli atti necessari e nominando, sin da subito, un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di esecuzione, la natura seriale del contenzioso e la modestia dell’importo del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 236/2025, passata in giudicato, che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la prestazione. Non essendo seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni, il docente adiva il TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero. Ha pertanto disposto che l’Amministrazione dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente a favore del ricorrente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni per l’esecuzione della sentenza, anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata liquidata alcuna somma a titolo di compenso.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge, rispetto al limite della manifesta iniquità, quello della sussistenza di “altre ragioni ostative” alla condanna dell’Amministrazione inadempiente. Nel caso di specie, il Collegio ha valorizzato la complessità del procedimento di esecuzione, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, la mole del contenzioso seriale in materia di Carta del docente e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore, così riducendo i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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