Nomina della commissione concorsuale e interesse ad agire del candidato (TAR Toscana n. 905 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di reclutamento dei professori universitari il decreto di nomina della commissione giudicatrice e la nota rettorale che dispone il rinnovo dei commissari costituiscono atti endoprocedimentali, privi di autonoma capacità lesiva e insuscettibili di impugnazione separata. Il candidato è legittimato a contestarli solo nel momento in cui, con l’approvazione degli atti della selezione e la nomina del vincitore, si esaurisce il procedimento e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della propria sfera giuridica. I motivi aggiunti che impugnino l’esito della procedura sono inammissibili se non notificati al controinteressato sostanziale, e la costituzione spontanea di quest’ultimo non sana l’omessa notificazione, non potendo l’intervento in giudizio eliminare gli effetti della decadenza. Il giudizio amministrativo ammette l’utilizzabilità degli atti di indagine penale, ma le intercettazioni e i brogliacci devono presentare carattere di univocità e attenere alla medesima procedura, non a una differente selezione.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura per la copertura di un posto di Professore ordinario nel settore scientifico disciplinare MED/27 presso l’Università degli Studi di Firenze. Dopo le dimissioni dei componenti della commissione originariamente nominata, l’Ateneo non sostituiva i membri dimissionari attingendo alle terne già selezionate, ma avviava un nuovo procedimento di composizione della commissione stessa.
All’esito della selezione il ricorrente si classificava terzo, con un punteggio inferiore di 15,95 punti rispetto al candidato risultato vincitore. Egli impugnava dapprima i provvedimenti di nomina della nuova commissione, poi, con primi motivi aggiunti, l’approvazione degli atti e, con secondi motivi aggiunti, contestava la legittimità dell’intera procedura richiamando atti di indagine di un procedimento penale a carico del vincitore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per carenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. I decreti impugnati si limitano a prendere atto delle dimissioni e a individuare nuovi commissari: si tratta di atti endoprocedimentali, privi di capacità lesiva autonoma. La commissione dimissionaria aveva svolto attività meramente preparatoria, senza esaminare i curricula né attribuire punteggi, così che non è configurabile alcuna utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui gli atti endoprocedimentali di un concorso sono impugnabili solo quando, con l’approvazione delle operazioni e la nomina del vincitore, diviene compiutamente riscontrabile la lesione (Cons. Stato, sez. III, n. 3978 del 2012; Cons. Stato, sez. V, n. 1408 del 2011). Il ricorrente aveva prospettato un interesse generico al buon andamento e alla legalità della procedura, insufficiente a fondare la legittimazione.
Quanto ai primi motivi aggiunti, il Tribunale ne rileva l’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato sostanziale, individuabile nel vincitore della selezione. La conoscenza dell’esito era garantita dalla pubblicazione del decreto sull’Albo di Ateneo, che l’art. 8 del bando qualifica come sostitutiva di ogni comunicazione. La notifica al secondo classificato non è idonea. Né vale l’intervento ad opponendum, poiché l’effetto sanante della costituzione spontanea opera per le irregolarità della notificazione, non per la notificazione totalmente omessa (Cons. Stato, sez. VI, n. 964 del 2014). Difetta comunque la prova del superamento della prova di resistenza rispetto al divario di 15,95 punti.
I secondi motivi aggiunti sono infondati. I fatti oggetto del procedimento penale riguardano una selezione diversa, per un posto di professore associato, sicché non emergono riflessi sulla procedura qui impugnata. Le intercettazioni, per loro natura non redatte in contraddittorio, costituiscono spunto investigativo e non assurgono a indizi univoci idonei a travolgere la legittimità della selezione. Il richiamo alla precedente pronuncia del Tribunale non è pertinente, poiché in quel caso era emerso un documento preparatorio del bando redatto dal candidato poi vincitore. Qui manca la prova del bando fotografia e di qualsiasi turbamento dei lavori della commissione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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