Vincolo a parcheggio pubblico conformativo senza decadenza quinquennale (TAR Campania n. 4398 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della distinzione tra vincolo conformativo e vincolo preordinato all’esproprio non rileva il nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione ma gli effetti sostanziali della previsione urbanistica. Ha natura conformativa il vincolo che consente la realizzazione dell’opera anche ad iniziativa del privato proprietario in regime di economia di mercato, ancorché mediante convenzione con il Comune e asservimento all’uso pubblico regolamentato: in tal caso il proprietario conserva una possibilità non meramente teorica di utilizzazione economica del bene e non si verifica alcuno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà. Ne consegue che il vincolo a parcheggio pubblico, quando le NTA ne ammettano l’attuazione a iniziativa privata, non è soggetto al termine quinquennale di efficacia di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, non decade e non fa sorgere l’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla riclassificazione urbanistica dell’area come “zona bianca”.

Il Fatto

Una proprietaria impugnava la nota con cui il Comune aveva respinto l’istanza di riclassificazione urbanistica di un’area destinata dal PRG ad “Aree per i parcheggi pubblici”. Il diniego si fondava sulla qualificazione del vincolo come conformativo e non soggetto al termine di decadenza quinquennale previsto per i vincoli preordinati all’esproprio. La ricorrente, dopo l’opposizione comunale al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasportava il ricorso in sede giurisdizionale, sostenendo che la destinazione a parcheggio pubblico avrebbe natura sostanzialmente espropriativa — perché l’art. 38 delle NTA prevede la gestione mediante “concessioni temporanee” con obbligo di asservimento all’uso pubblico — con conseguente decadenza del vincolo e obbligo del Comune di ridisciplinare l’area.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha respinto il ricorso, chiarendo che il vincolo preordinato all’esproprio è quello che incide su beni determinati per la localizzazione puntuale di un’opera pubblica la cui realizzazione sia incompatibile con il mantenimento della proprietà privata. Al contrario, restano fuori dallo schema ablatorio i vincoli derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di economia di mercato, conformi alla funzione sociale della proprietà di cui all’art. 42 Cost.

Il Collegio ha applicato le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Corte cost. n. 179 del 1999; Cons. Stato, sez. IV, n. 6152 del 2018 e n. 1940 del 2022) e ha valorizzato il dato testuale dell’art. 38 delle NTA: la norma non riserva alla mano pubblica la realizzazione del parcheggio, ma prevede espressamente che le attrezzature possano essere eseguite e gestite anche da privati. Tale possibilità esclude che il vincolo determini lo svuotamento sostanziale del diritto di proprietà, poiché il proprietario conserva la facoltà di dare attuazione alla destinazione di piano e di trarre dall’area una utilità economica.

Il riferimento alle “concessioni temporanee” è stato interpretato dal TAR in senso non tecnico: la formula indica la necessità di un titolo regolativo del rapporto con l’Amministrazione, volto ad assicurare l’asservimento all’uso pubblico regolamentato. Essa può comprendere anche il mero convenzionamento urbanistico, senza che ciò presupponga la previa ablazione dell’area. Il convenzionamento, infatti, non priva il proprietario del bene ma ne conforma l’utilizzazione in funzione dell’interesse pubblico alla fruizione collettiva, conservando la permanenza di una utilità economica in capo al privato: la destinazione alla fruizione pubblica non è di per sé indice della natura espropriativa del vincolo. Ne deriva che il vincolo conformativo non è soggetto al termine quinquennale di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, l’area non può essere qualificata come “zona bianca” e non sussiste l’obbligo del Comune di procedere alla riclassificazione urbanistica. Il diniego impugnato è stato pertanto ritenuto legittimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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