Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 4032 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 integra la condizione dell’azione di ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine e accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e può nominare fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese di lite.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno agito davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in loro favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui, per le annualità maturate.
La sentenza civile, non impugnata, è passata in giudicato; è stata notificata ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alla condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Tribunale verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di art. 14, comma 1, D.L. 669/96; l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.
Integrate tali condizioni, il ricorso è accolto. Il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alle ricorrenti la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando sulla stessa il contributo economico destinato alla formazione professionale, riconosciuto per ciascuna, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, unitamente alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Nota della Redazione
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