Ferma volontaria e meritevolezza: nessun prolungamento per sospensione già cessata (TAR Lombardia n. 226 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ammissione al servizio permanente, il prolungamento della ferma volontaria è consentito solo nelle ipotesi tassative dell’art. 950 c.o.m., accomunate dall’esistenza, alla scadenza del quadriennio, di un impedimento temporaneo che non consente al militare di prestare servizio. Ne consegue che la sospensione dal servizio intervenuta durante la ferma e cessata prima del suo termine non determina alcuna estensione del periodo utile ai fini della valutazione di meritevolezza ex art. 948 c.o.m.. La valutazione di non meritevolezza costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per macroscopica illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, e può fondarsi anche sul giudizio di rendimento non sempre adeguato. La motivazione che rinvia per relationem alla proposta di proscioglimento e alle risultanze caratteristiche è esaustiva ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 241/1990. L’inosservanza del termine ordinatorio di conclusione del procedimento non causa l’invalidità del provvedimento finale, ma abilita i soli rimedi sostitutivi, impugnatori e risarcitori.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri in una ferma volontaria quadriennale, prestava servizio presso una Stazione territoriale dopo il corso formativo. Nel periodo di ferma riceveva valutazioni caratteristiche inizialmente nella media, poi progressivamente negative fino al giudizio di rendimento non sempre adeguato nell’ultimo periodo. Durante la ferma era sospeso dal servizio per oltre sette mesi per accertamenti di idoneità psico-fisica, riprendendo l’attività prima della scadenza.

Alla scadenza del quadriennio, l’ufficiale diretto avanzava proposta di proscioglimento ai sensi dell’art. 949 c.o.m.; acquisiti i pareri della scala gerarchica e della commissione di valutazione, il Comando Generale collocava il militare in congedo per non ammissione in servizio permanente. Il ricorrente impugnava la determinazione con ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Tribunale esclude che il periodo di sospensione, cessato prima del termine della ferma, imponga di prolungare la stessa. La previsione dell’art. 950 c.o.m. è di stretta interpretazione e presuppone un impedimento temporaneo ancora attuale alla scadenza. Nel caso concreto il militare aveva ripreso servizio effettivo fino all’ultimo giorno della ferma. La circolare richiamata dal ricorrente concerne una fattispecie eccezionale e del tutto diversa, legata alla sospensione per inosservanza degli obblighi vaccinali in emergenza pandemica: non è pertanto applicabile alla sospensione per temporanea inidoneità psico-fisica.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene ragionevole il giudizio di non meritevolezza. Le valutazioni sfavorevoli si sono succedute con progressiva involuzione, senza reazione agli ammonimenti ricevuti. Il rilievo sulla distinzione tra giudizio non sempre adeguato e giudizio non adeguato è considerato meramente formalistico; l’assenza di procedimenti disciplinari, l’assiduità e il lavoro straordinario non bastano a integrare il requisito dell’art. 948 c.o.m., che investe anche qualità morali, culturali, condotta e attitudini.

Sul difetto di motivazione, la determinazione è esaustiva: richiama la proposta di proscioglimento, gli ammonimenti e i giudizi negativi sulle voci fondamentali. La circolare sulla cessazione dalla ferma permanente riguarda un rapporto a tempo indeterminato e un concetto, lo scarso rendimento ex art. 923 c.o.m., di ambito più ristretto rispetto alla meritevolezza per l’accesso al servizio permanente.

Sulla decadenza per superamento del termine procedimentale, il Tribunale ne afferma la natura ordinatoria: la sua violazione non invalida l’atto, ma consente di attivare il potere sostitutivo, di agire contro il silenzio e di chiedere il risarcimento o l’indennizzo per il ritardo.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse, riguardando una scheda valutativa successiva e ininfluente sul provvedimento di congedo. Il secondo è respinto: il diniego di accesso non travolge automaticamente l’atto conclusivo, ma abilita rimedi conoscitivi e l’uso delle informazioni acquisite in sede di ricorso. Il ricorso principale e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono quindi respinti, con spese a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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