Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3572 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso. Qualora sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il contegno omissivo dell’amministrazione non può giustificare il sottrarsi all’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un anno scolastico.

La sentenza, ritualmente notificata all’amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Espone la ricorrente l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Chiede quindi la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti processuali.

Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione.

Il Collegio accerta il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni.

Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

Il Collegio nomina sin da ora, quale commissario ad acta, un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, con l’incarico di provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di spesa, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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