Soccorso istruttorio escluso per il titolo valutabile non dichiarato dal candidato (Cons. Stato n. 8585 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, e in particolare in quelle di massa, il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990 non è attivabile quando il candidato abbia omesso di dichiarare un titolo valutabile. Il limite all’intervento collaborativo dell’Amministrazione coincide con la mancata allegazione di un titolo utile ai fini della selezione. Il principio di autoresponsabilità, fondato sugli artt. 2 e 97 Cost., impone a ciascun partecipante oneri minimi di cooperazione, tra cui il dovere di fornire informazioni complete e di compilare correttamente i moduli. Consentire l’integrazione della domanda dopo la scadenza del termine, o acquisire d’ufficio i dati non indicati, determina una rimessione in termini in violazione della par condicio competitorum. Il mero dato della data di prima nomina nella pubblica amministrazione, ove previsto dal bando come titolo di preferenza, non equivale alla dichiarazione del diverso titolo valutabile costituito dai periodi di servizio nell’area.

Il Fatto

Un dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze partecipa alla procedura di progressione tra le aree indetta nel 2023 per il passaggio di complessive 597 unità dall’area degli Assistenti a quella dei Funzionari. La candidata non compila nel format online i campi relativi agli ulteriori periodi di servizio resi nell’area presso il Ministero o altra pubblica amministrazione, pur avendo maturato esperienze pregresse presso alcuni Comuni. La Commissione le attribuisce pertanto un punteggio inferiore, collocandola tra gli idonei non vincitori in entrambe le graduatorie.

La candidata impugna dinanzi al TAR Lazio il decreto di approvazione delle graduatorie, le graduatorie stesse, il bando e la nota di rigetto dell’istanza di riesame, chiedendo il riconoscimento del punteggio per l’anzianità pregressa. Il TAR accoglie il ricorso con sentenza breve, ravvisando una parziale allegazione del requisito e quindi i presupposti per il soccorso istruttorio. Il Ministero appella, contestando la ricostruzione del primo giudice e invocando il principio di autoresponsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio presentata dalla difesa della candidata, rilevando che la controversia è matura per la decisione e che all’udienza sono stati trattati e decisi altri giudizi di oggetto identico. Respinta è anche l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante: l’esecuzione della sentenza non sospesa è doverosa per l’Amministrazione soccombente e non integra acquiescenza, desumibile solo da un comportamento che manifesti in modo inequivoco la volontà di adeguarsi alla decisione, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. V, n. 96 del 03.01.2024.

Nel merito il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione del TAR. Il soccorso istruttorio non è attivabile quando il privato abbia commesso un errore evidente nella compilazione della domanda. La regola trova fondamento nel principio di autoresponsabilità, che nelle procedure di massa assume rilievo ancora maggiore per assicurare la par condicio e l’accelerazione del procedimento: ciascuno sopporta le conseguenze dei propri errori, senza che questi possano incidere sulla posizione degli altri candidati.

Il limite dell’intervento collaborativo coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile. Consentire a un candidato di dichiarare, a termine scaduto, un titolo non indicato, oppure acquisire d’ufficio notizie utili al candidato che non le ha correttamente indicate, significherebbe riconoscergli un vantaggio in violazione della par condicio. La Corte richiama l’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990 e i principi espressi da Cons. Stato, sez. V, n. 7471 del 06.09.2024 e da Cons. Stato, sez. VII, n. 7334 del 02.09.2024, oltre all’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014 sugli oneri di cooperazione del partecipante.

Il dato della data di prima nomina nella PA, previsto dal bando come titolo di preferenza, non consente all’Amministrazione di desumere il diverso titolo valutabile dei periodi di servizio nell’area: da esso non si ricavano la durata del servizio, la sua continuità, la riconducibilità all’area e l’amministrazione di provenienza. Il primo giudice ha quindi confuso una fattispecie di omissione dichiarativa con un semplice errore materiale. Assume rilievo, inoltre, il divieto dell’art. 8, comma 4, del bando di integrare la domanda dopo la scadenza.

L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto. Il Collegio nega l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e compensa le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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