Obbligo di PDP e annullamento del giudizio di non ammissione (TAR Campania n. 2944 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata redazione del piano didattico personalizzato nei confronti dell’alunno con bisogni educativi speciali impedisce, in radice, la corretta formulazione del giudizio di profitto e la decisione sull’ammissione alla classe successiva. L’obbligo grava sul consiglio di classe anche in assenza di richiesta dei genitori e perfino in assenza di certificazione medica. Le difficoltà di apprendimento rilevate dalla stessa scuola, lungi dal giustificare la non ammissione, impongono la predisposizione di misure di supporto didattico, compensative e dispensative. Il giudizio negativo fondato sulla mera rappresentazione clinica delle difficoltà, in chiave diagnostica o anamnestica, non costituisce valutazione del profitto e determina l’annullamento degli atti impugnati.
Il Fatto
I genitori di un’alunna, esercenti la potestà sulla figlia minore, impugnavano davanti al TAR Campania il verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe e la valutazione conclusiva dell’anno scolastico, con cui la bambina era stata non ammessa alla frequenza della classe seconda della scuola primaria di un Istituto Comprensivo. Nel corso dell’anno la famiglia aveva segnalato alla scuola le difficoltà di apprendimento della figlia nella letto-scrittura e nel calcolo, documentate da una visita neuropsichiatrica e da una relazione logopedica.
I ricorrenti lamentavano che l’Istituto non avesse mai predisposto un piano didattico personalizzato né definito obiettivi minimi, misure dispensative o strumenti compensativi. Chiedevano quindi l’annullamento degli atti impugnati. In sede cautelare la Sezione, con ordinanza, ammetteva con riserva la minore alla classe successiva, ritenendo sussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, reputando fondato e dirimente il motivo relativo alla violazione dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007, con assorbimento delle ulteriori censure. Il TAR richiama l’art. 2, commi 6 e 9, della citata ordinanza, che impone alle istituzioni scolastiche l’obbligo di attivare gli interventi di recupero, individuando discipline, tempi, modalità e forme di verifica dei risultati.
La scuola era stata tempestivamente edotta che la minore era seguita da una neuropsichiatra, privata e dell’ASL. Ciò nonostante, ha fatto difetto la redazione di un apposito Piano didattico personalizzato, ritagliato sulle specifiche necessità di ausilio didattico, psicologico e di orientamento richieste dalla condizione della bambina.
Le motivazioni del giudizio di non ammissione — atteggiamento poco partecipativo, linguaggio infantile, scarsa autonomia, difficoltà di orientamento del foglio e nell’area logico-matematica — appaiono al Collegio denotare più la rappresentazione clinica delle difficoltà di apprendimento, quasi in chiave diagnostica o anamnestica, che non valutazioni negative del profitto. Proprio tali difficoltà, rilevate dalla stessa Scuola, imponevano la redazione di un piano di supporto.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, secondo cui i bisogni educativi speciali ricomprendono un ampio spettro di situazioni anomale che non necessariamente sfociano in disturbi specifici dell’apprendimento ma che comportano la redazione di un piano tarato sulla persona del discente. L’individuazione degli alunni con BES è di competenza esclusiva del consiglio di classe, che decide autonomamente se formulare o meno il PDP, verbalizzando le motivazioni. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 2235 del 2025, con la conforme TAR Sicilia – Catania, Sez. III, n. 3567 del 2025.
Gli alunni con bisogni educativi speciali, precisa il TAR, non devono necessariamente essere promossi, ma possono esserlo solo quando abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati. Tuttavia, nel caso di specie la mancata redazione del PDP ha impedito in radice la corretta formulazione del giudizio nel merito del profitto, onde decidere se promuovere o meno la minore. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna delle amministrazioni scolastiche resistenti, in solido, alle spese di lite.
Nota della Redazione
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