Regressione tariffaria e giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto patrimoniale (TAR Campania n. 2565 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la regressione tariffaria unica applicata a una struttura sanitaria privata accreditata, quando non siano impugnati gli atti regionali di programmazione e di definizione dei tetti di spesa, non integra l’esercizio di un potere autoritativo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Le censure che investono il quantum e i tempi della regressione riguardano il rapporto interno di natura patrimoniale tra azienda sanitaria e soggetto accreditato, schematizzabile secondo il binomio obbligo-pretesa. La forma procedimentale dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate. L’atto di definizione della regressione va qualificato come atto paritetico, non idoneo a regolare in via autoritativa la fattispecie.
Il Fatto
La ricorrente è una società che gestisce un centro di attività specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale e, per esso, con l’azienda sanitaria locale competente. Con il ricorso introduttivo ha impugnato la deliberazione con cui l’azienda ha definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2019, individuando il fatturato sul quale calcolarla.
Con motivi aggiunti la società ha poi impugnato le note con cui l’amministrazione, accertato un credito per prestazioni erogate in regime di accreditamento per il medesimo anno, ha avviato e concluso il procedimento di recupero di una somma corrisposta ma non dovuta. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, l’erroneità dei dati di partenza e la lesione del legittimo affidamento per la distanza temporale tra erogazione delle prestazioni e richiesta di restituzione. L’azienda si è costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto preliminare e dirimente la questione di giurisdizione, potendo prescindere dalle eccezioni in rito. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando un proprio precedente su analoga fattispecie e le più recenti pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, alle cui motivazioni ha integralmente rinviato.
Il punto di partenza è che gli atti di programmazione regionale a monte, definitori dei tetti di spesa, non risultano impugnati. La regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui le strutture accreditate sono obbligatoriamente sottoposte per via convenzionale. Gli atti aziendali relativi alla regressione sono quindi strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui l’azienda si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione rientra nella cognizione del giudice ordinario.
La Suprema Corte, su regolamento di giurisdizione proposto dalla stessa azienda in procedimenti dello stesso genere, ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario del servizio, rispetto alle quali la contrapposizione si presta ad essere schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali.
In materia di regressione tariffaria la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa. L’azienda non dispone di potere discrezionale quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento, e il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Irrilevante è che sia stata impugnata anche la deliberazione di definizione della regressione: essa va qualificata come atto paritetico, non idoneo a regolare in via autoritativa la fattispecie, che resta disciplinata secondo le regole proprie del diritto civile. Le censure della ricorrente non riguardano la determinazione del tetto di spesa, la rettifica della capacità operativa massima o la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e dunque non investono l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, il cui sindacato spetta al giudice amministrativo. Esse attengono piuttosto alle modalità e ai tempi della regressione, contestando il come, il quando e il quantum.
Neppure rileva che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento, poiché la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate. Il ricorso è pertanto inammissibile, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda e del successivo consolidarsi dell’indirizzo sulla giurisdizione.
Nota della Redazione
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