Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nelle condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1380 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’azione di ottemperanza riguarda una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La relativa misura può essere determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Esso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Cosenza, con decreto ingiuntivo n. 15/2024 del 5 febbraio 2024, ha intimato al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino il pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 31.485,60, oltre interessi e competenze di giudizio. Il decreto è stato notificato e non opposto, divenendo definitivamente esecutivo.

Con ricorso notificato il 24 luglio 2024 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate. Ha chiesto inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. Il Consorzio non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della ricorrente, fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a..

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne riconosce l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15 e la novella apportata all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

In assenza di iniquità o di altre cause ostative, la somma è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che tale importo si aggiunge agli interessi legali già dovuti, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata al giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario ad acta.

Il TAR dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente corrisposto, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, provvede quale Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della ricorrente. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese del giudizio, liquidate in euro 2.033,00 e distratte in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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