Regressione tariffaria sanitaria al giudice ordinario per difetto di giurisdizione (TAR Campania n. 2537 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla regressione tariffaria unica opposte dalle strutture sanitarie private accreditate nei confronti delle aziende sanitarie locali non rientrano nella giurisdizione amministrativa. Esse hanno contenuto meramente patrimoniale e attengono al rapporto interno tra amministrazione e soggetto accreditato, schematizzabile secondo il binomio obbligo-pretesa. La contestazione investe le modalità e i tempi della regressione, non la determinazione del tetto di spesa né l’esercizio del potere di programmazione sanitaria. Non rileva che l’atto sia stato adottato all’esito di un procedimento: la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata. La giurisdizione spetta dunque al giudice ordinario.
Il Fatto
La struttura ricorrente svolge attività specialistica di laboratorio di analisi in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale e, per esso, con l’azienda sanitaria locale resistente. Con gli atti impugnati l’azienda ha comunicato di avere accertato un credito per prestazioni erogate nel 2019 in regime di accreditamento provvisorio, per pagamenti effettuati ma non dovuti.
La ricorrente ha impugnato la deliberazione di definizione della RTU per l’anno 2019 e gli atti consequenziali, deducendo il difetto di motivazione quanto alla misura della regressione applicata e la lesione del legittimo affidamento, per essere la richiesta intervenuta a oltre tre anni dall’esercizio di riferimento. L’azienda resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando i precedenti della stessa Sezione su analoga fattispecie e le più recenti ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265.
Il Collegio ha osservato che, non essendo impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte sul piano convenzionale. Gli atti aziendali relativi alla RTU sono quindi strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui l’azienda si ritiene titolare.
Le Sezioni Unite hanno affermato che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario del servizio pubblico, ove la contrapposizione si presta ad essere schematizzata secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali.
Proprio in materia di regressione tariffaria la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa: l’azienda è priva di potere discrezionale di scelta autoritativa quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento e il pagamento avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Il Tribunale ha precisato che non rileva l’impugnazione della deliberazione di definizione della RTU, poiché le censure non riguardano la determinazione regionale del tetto di spesa né l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma solo il come e il quando della regressione. Né rileva che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento. Sono fatti salvi gli effetti della domanda se il processo sarà riproposto innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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