La rimessione al Consiglio dei Ministri interrompe l’inerzia sul concerto VIA (Cons. Stato n. 2080 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, la richiesta del Ministero dell’ambiente di rimettere alla valutazione del Consiglio dei Ministri la soluzione del contrasto con il Ministero della cultura, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400 del 1988, costituisce atto idoneo a far venir meno l’inerzia dell’amministrazione. Ne consegue l’improcedibilità dell’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La delibera del Consiglio dei Ministri è atto autonomo di alta amministrazione che armonizza gli interessi pubblici contrastanti e conclude il procedimento, senza assumere natura di atto politico insindacabile. La perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti VIA (art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152 del 2006) resta ferma anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 153 del 2024.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza al Ministero dell’ambiente e al Ministero della cultura per ottenere il provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un progetto PNIEC-PNRR di impianto fotovoltaico, con le relative opere di connessione, da realizzarsi in Sardegna.
Formatosi il contrasto tra amministrazioni, la Soprintendenza speciale per il PNRR aveva espresso parere tecnico contrario, con conseguente mancato concerto sul provvedimento di VIA. Il Ministero dell’ambiente aveva quindi rimesso la decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400 del 1988. Il TAR Sardegna, con sentenza n. 00287/2025, aveva accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo la rimessione non idonea a interrompere l’inerzia. I Ministeri hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo di appello richiamando il proprio orientamento: in materia di procedimento di VIA/VAS, la richiesta di rimettere la questione al Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400 del 1988 è atto idoneo a far venir meno l’inerzia del Ministero, con conseguente improcedibilità dell’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Cons. Stato sez. IV, 29 maggio 2025, n. 4697).
La Corte aggiunge che l’ordinamento non prevede strumento diverso per superare il contrasto tra amministrazioni. Lo stesso codice dell’ambiente stabilisce che, in caso di dissenso del Ministero della cultura, “può applicarsi l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400”, precisando che l’atto adottato per il superamento del dissenso “sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole” (art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 152 del 2006).
Quanto all’asserito vuoto di tutela, la Corte replica che la società può rivolgere le proprie doglianze alla Presidenza del Consiglio, titolare del potere di risolvere il contrasto. La delibera del Consiglio dei Ministri costituisce atto autonomo di alta amministrazione e conclude il procedimento di VIA, escludendosi la natura di atto politico insindacabile.
Il secondo motivo è invece infondato. La Sezione ribadisce l’orientamento formatosi già prima del d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con legge 13 dicembre 2024, n. 191: i criteri di precedenza e priorità dei progetti PNIEC non derogano alla perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti (art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152 del 2006). La conclusione resta immutata dopo le modifiche, che hanno precisato l’ordine di priorità tra i progetti PNIEC (Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9791; Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6503; Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2025, n. 6616).
In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è dichiarato improcedibile. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della novità delle questioni connesse alla normativa sopravvenuta.
Nota della Redazione
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