PDP non garantisce la promozione: la discrezionalità tecnica del consiglio di classe (Cons. Stato n. 9456 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il piano didattico personalizzato costituisce lo strumento volto a fare acquisire all’alunno con disturbi specifici di apprendimento le conoscenze del corso di studi; esso può essere invocato per ottenere l’adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative necessarie a tale acquisizione, ma non per legittimare un percorso scolastico in cui quelle conoscenze non siano state conseguite. Il giudizio del consiglio di classe sulla non ammissione alla classe successiva è espressione di discrezionalità tecnico-didattica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, della contraddittorietà o del travisamento dei fatti. La corretta adozione e attuazione del PDP non impedisce, di per sé, la valutazione negativa, quando questa si fondi sul limitato impegno e sulla insufficiente motivazione allo studio. Il trattenimento nella classe frequentata non ha carattere sanzionatorio, ma finalità educative e formative.

Il Fatto

Uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disortografia e discalculia), diagnosticati dal servizio di neuropsichiatria infantile, era iscritto nel 2022/2023 al primo anno di un liceo artistico. Per esigenze personali i genitori ne chiesero il trasferimento, a anno iniziato, presso un liceo scientifico con indirizzo scienze applicate; il minore iniziò a frequentare la nuova classe il 7 gennaio 2023 e pochi giorni dopo la famiglia trasmise la certificazione del disturbo.

Nel primo quadrimestre il consiglio di classe rilevò numerose insufficienze. Il PDP, dapprima in bozza e poi approvato il 13 marzo 2023, recepì solo in parte le osservazioni dei genitori. A fine anno il consiglio di classe non ammise lo studente alla classe successiva, rilevando quattro insufficienze e un interesse discontinuo. Il TAR per la Sardegna respinse il ricorso; la famiglia ha appellato, lamentando la mancata indicazione degli obiettivi minimi e la violazione delle prescrizioni del piano.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato. La valutazione di non ammissione risulta motivata sul rilievo delle quattro insufficienze, anche in materie di indirizzo, e sull’interesse discontinuo manifestato dallo studente pur in presenza delle misure del PDP. Le carenze riscontrate non derivano, secondo il Collegio, dalla scorretta attuazione del piano, ma dal limitato impegno e dalla non sufficiente motivazione allo studio.

Il passaggio centrale riguarda la funzione del piano didattico personalizzato. Il Collegio afferma che esso ha lo scopo di fare acquisire all’alunno le conoscenze del corso di studi e può quindi essere invocato, anche in giudizio, per ottenere gli strumenti necessari a tale acquisizione; non può invece legittimare un curriculum in cui quelle conoscenze non siano state acquisite. Su questa base, il giudizio del consiglio di classe è qualificato come apprezzamento discrezionale di carattere tecnico-didattico, non sindacabile se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, nella specie non ravvisabili.

Quanto alla tempestività, la Corte osserva che il piano fu approvato in modo sollecito, non appena concretamente possibile, essendo il trasferimento avvenuto solo il 7 gennaio 2023; e che l’Istituto tenne conto delle osservazioni dei genitori, inserendo nel piano definitivo il dizionario digitale, i testi con immagini, la valutazione per contenuti e la dispensa dalle coniugazioni irregolari. Le misure compensative e dispensative adottate sono ritenute adeguate.

Sul dedotto sovraccarico di verifiche, il Collegio rileva che il PDP vieta la sovrapposizione tra prove orali e scritte nell’ambito della stessa materia, non tra materie distinte. L’unica contestualità riguarda le prove di matematica del 3 maggio 2023, materia in cui lo studente ha comunque conseguito la sufficienza, con conseguente irrilevanza della censura.

Infine, il Consiglio di Stato conferma che la non ammissione non ha carattere sanzionatorio, ma finalità educative e formative, sostanziandosi nell’accertamento del mancato raggiungimento delle competenze proprie della classe frequentata, soprattutto quando le carenze siano numerose e riguardino materie fondamentali per l’indirizzo scelto. L’appello è respinto e le spese dell’appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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