Scatti stipendiali anche per Polizia penitenziaria in quiescenza a domanda (TAR Campania n. 2525 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta anche agli appartenenti alla Polizia penitenziaria collocati in quiescenza a domanda, e non soltanto nei casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ad opera del d.lgs. n. 66/2010 non fa rivivere la versione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, poiché la reviviscenza è istituto di carattere eccezionale. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non comporta alcuna decadenza, avendo natura meramente ordinatoria. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia penitenziaria, è stato collocato in quiescenza a domanda. Nel corrispondergli il trattamento di fine servizio, l’INPS non ha riconosciuto il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento con inclusione dei sei scatti e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze. L’INPS si è costituito eccependo la decadenza per l’omessa tempestiva presentazione della domanda di pensionamento e la prescrizione del credito, per essere stato il ricorso proposto oltre cinque anni dalla cessazione dal servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, rilevando che l’Istituto non ha provveduto all’attribuzione dei benefici economici richiesti. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo operata dal Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 10001/2023.

La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e va letta in ragione della funzione della disposizione, che estende i benefici economici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato. Tali corpi compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981, norma espressamente richiamata dall’art. 6 del d.l. n. 387/1987.

Quanto all’ambito oggettivo, il comma 2 dell’art. 6-bis estende l’attribuzione dei sei scatti al personale che chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi. Il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare, sicché l’ambito soggettivo comprende tutti gli appartenenti alle forze di polizia.

Sul versante costituzionale, il Collegio esclude il contrasto con gli artt. 3 e 81 della Costituzione. Non può invocarsi l’interpretazione costituzionalmente orientata per attribuire alla norma un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole, né ricorrere ai principi sul bilanciamento degli interessi finanziari.

Quanto alla prescrizione, il termine decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non da quella di cessazione dal servizio, fatti salvi gli effetti degli atti di diffida. Quanto all’inosservanza del termine del 30 giugno, essa non determina alcuna decadenza, poiché la disposizione non qualifica il termine come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna conseguenza preclusiva.

Il Collegio condanna pertanto l’Amministrazione al pagamento della differenza tra il TFS riconosciuto e quello spettante, oltre interessi legali, con rifusione delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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