Silenzio-inadempimento del Comune e risarcimento per il ritardo nell’adozione dell’ordinanza di demolizione (TAR Campania n. 2521 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’esercizio di poteri repressivi di abusi edilizi è soggetta allo schema dell’art. 2043 cod. civ. e all’onere probatorio integrale, non operando alcuna presunzione iuris tantum in relazione al superamento del termine di conclusione del procedimento. Il proprietario dell’immobile abusivo che non abbia tempestivamente attivato i rimedi avverso l’inerzia dell’Amministrazione non può dolersi del ritardo, rilevando l’omessa sollecitazione ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. e dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.. L’indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990 è circoscritto ai soli procedimenti ad istanza di parte e presuppone l’attivazione del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di unità immobiliari acquistate nel 1995 all’interno di un complesso residenziale, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida presentata il 13/11/2024. Con quella diffida chiedeva la conclusione del procedimento sanzionatorio avviato nel 2015 con comunicazione prot. n. 411/15, per difformità edilizie risalenti alla costruzione e imputabili alla società costruttrice, oltre al risarcimento del danno da ritardo ovvero all’indennizzo ex art. 2, comma 1-bis, legge n. 241/1990.
La ricorrente era stata convenuta in un giudizio civile dal promissario acquirente per la risoluzione del preliminare, ed era rimasta soccombente in primo grado e in appello, avendo il giudice civile qualificato la domanda verso la venditrice come garanzia per evizione, priva del presupposto della perdita del bene. Nelle more, il Comune ha concluso il procedimento repressivo adottando l’ordinanza di demolizione, mentre la ricorrente ha insistito per la sola domanda risarcitoria, quantificata in € 500.000,00.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara anzitutto cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna a provvedere, essendo intervenuto nelle more il provvedimento espresso di conclusione del procedimento. Resta invece da decidere la domanda risarcitoria.
Il Collegio rileva che il danno dedotto non è conseguenza immediata e diretta del ritardo. Il procedimento di repressione degli abusi edilizi è ad iniziativa officiosa e, secondo la giurisprudenza richiamata, l’azione contro il silenzio è ammissibile su istanza sollecitatoria di chi segnali gli abusi; ma la posizione della proprietaria dell’immobile abusivo appare peculiare, poiché essa è tenuta a rimuovere le difformità e risulta dubbia la configurabilità di una posizione qualificata all’esercizio del potere repressivo.
La ricorrente, fino al novembre 2024, non ha mai rappresentato al Comune i possibili danni derivanti dalla mancata conclusione del procedimento, né ha attivato i rimedi avverso l’inerzia provvedimentale. Il ritardo, anzi, si era risolto in un vantaggio fino a quando non è stata decisa la vendita. Al momento della diffida, peraltro, l’ordinanza di demolizione non sarebbe stata utilmente spendibile nel giudizio civile, essendo maturate le preclusioni alla deduzione di fatti nuovi. L’omessa sollecitazione integra violazione del canone di buona fede e del principio di solidarietà, poiché l’attivazione dei rimedi avrebbe avuto efficacia determinante per evitare il pregiudizio, escludendo o mitigando il danno evitabile.
Anche sotto il profilo causale, la soccombenza civile è dipesa dalla qualificazione dell’azione come garanzia per evizione, rimasta inoppugnata, mentre la ricorrente avrebbe potuto contestarla ovvero esperire altri rimedi contro l’inadempimento del venditore. Essa, dunque, non ha posto in essere i rimedi necessari ad evitare il pregiudizio lamentato.
Quanto all’indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, la domanda è respinta: la norma riguarda i soli procedimenti ad istanza di parte e presuppone l’attivazione del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990 nel termine perentorio di venti giorni. In mancanza, la pretesa non può trovare accoglimento. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito