Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per soddisfazione tardiva della pretesa (TAR Lombardia n. 2276 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza e la successiva soddisfazione, da parte dell’Amministrazione, della pretesa azionata in executivis determinano la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario un provvedimento che ordini l’esecuzione del giudicato. L’avvenuto adempimento, però, deve essere successivo alla notifica del ricorso perché la parte ricorrente possa conservare il diritto alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, posto che la resistenza dell’Amministrazione ha reso comunque necessario l’intervento del giudice. In tal caso, le spese di lite, liquidate in via forfettaria, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e vanno distratte in favore del difensore che abbia reso la dichiarazione di antistatarietà ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Il titolo esecutivo era passato in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ma l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La parte creditrice aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio. Il Ministero si era costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente aveva depositato, in data 21 aprile 2026, una dichiarazione con la quale attestava l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia. Tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere integrata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo più sorta alcuna utilità dall’emanazione di un provvedimento volto a ordinare l’esecuzione del giudicato, ormai satisfatta.
Il Collegio ha però considerato che la soddisfazione della pretesa era avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Tale circostanza ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale: la resistenza del Ministero aveva infatti reso necessario l’intervento del giudice amministrativo per ottenere quanto già spettante in forza del titolo esecutivo.
Quanto alla liquidazione, il Collegio ha determinato l’importo dovuto per compensi in euro 800,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, nonché il contributo unificato se dovuto. Ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore del difensore che aveva reso la dichiarazione di antistatarietà, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., con ciò riconoscendo la regolarità della dichiarazione stessa e il diritto del patrono a percepirle direttamente.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento tardivo dell’Amministrazione non elide l’onere delle spese, che restano a suo carico in quanto la parte ricorrente è stata costretta ad agire per ottenere quanto le spettava in forza del giudicato. La pronuncia, infine, è stata dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa, con la precisazione che alcun provvedimento ordinatorio residua in capo al giudice, essendo venuta meno la necessità di disporre l’esecuzione coattiva.
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Nota della Redazione
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