Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2418 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. e’ accolto quando risultino accertati la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine fissato in motivazione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice e’ intrinsecamente obbligatorio e non puo’ essere ne’ rifiutato ne’ inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario e’ determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentare, a pena di decadenza, nel termine decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, n. 1581/2024, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare alla ricorrente la carta docente per l’anno scolastico 2021/22, con emissione del relativo buono elettronico di importo pari a 500,00 euro.

La sentenza era stata notificata all’amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Il Ministero, tuttavia, era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato, assegnare un termine per ottemperare, nominare il commissario ad acta e condannare l’amministrazione alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996. Il ricorso e’ stato pertanto accolto.

Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto alla nomina dell’ausiliario, il Collegio ha precisato che il munus di commissario ad acta deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere ne’ rifiutato ne’ inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Il compenso del commissario sara’ determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 d.P.R. n. 115/2002. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.

Il commissario e’ inoltre tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari, sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura complessiva di 500,00 euro, oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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