Industrie insalubri prima classe ammesse in zona industriale senza divieto assoluto (TAR Campania n. 1601 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) non sancisce un divieto rigido e assoluto di insediamento delle industrie insalubri di prima classe in prossimità dei centri abitati. La classificazione opera sul piano della tutela sanitaria, non su quello edilizio, e impone la verifica, rimessa all’autorità sanitaria, delle condizioni perché l’attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica. La compressione dell’attività imprenditoriale è ammissibile solo in presenza di un effettivo esercizio del potere dell’autorità sanitaria e di un quadro istruttorio che attesti una concreta compromissione ambientale. Il parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni esclude il difetto di istruttoria e non integra una posizione dissenziente dell’amministrazione sanitaria rispetto alla decisione finale. La disciplina della V.I.A. è rimessa alla competenza esclusiva dello Stato: il Comune non può prevedere, con le NTA del PRG, ipotesi ulteriori di assoggettabilità rispetto a quelle del D.Lgs. 152/2006.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con lo stabilimento destinato all’attività di cremazione di animali in un Comune della provincia di Napoli, impugna l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla società controinteressata, la determinazione dirigenziale della Città Metropolitana che l’ha adottata e la successiva SCIA di avvio dell’attività.
Deduce che l’impianto costituisce industria insalubre di prima classe, che sarebbe mancata la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale imposta dalle NTA del PRG e che non sarebbero stati acquisiti i pareri dei Sindaci dei due Comuni confinanti sulla valutazione del rischio sanitario. Le controparti eccepiscono tardività e carenza di interesse e di legittimazione; nel merito chiedono il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, per il mancato consenso di tutte le parti e l’assenza dei presupposti eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., ed esclude la necessità di ulteriori accertamenti istruttori. Il ricorso è infondato, sicché può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali.
Sul primo motivo, il TAR rileva che l’art. 216 non vieta in assoluto le industrie insalubri di prima classe vicino ai centri abitati, potendo l’amministrazione autorizzarle in presenza di metodi produttivi o cautele idonee a escludere rischi per la salute del vicinato. L’impianto è collocato in zona “D” del PRG, riservata agli insediamenti produttivi. La limitazione dell’attività è ammissibile solo con un effettivo esercizio del potere dell’autorità sanitaria e un quadro istruttorio che attesti una concreta compromissione ambientale: l’A.S.L. ha invece espresso parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni, talché non si configura difetto di istruttoria né posizione dissenziente.
Il richiamo alla distanza dei cimiteri è inconferente, perché la disciplina riguarda i cimiteri umani e non i crematori di animali, soggetti ai Regolamenti CE 1069/2009 e UE 142/2011. Il precedente indicato dalla ricorrente concerne la cremazione di salme umane in un contesto territoriale pesantemente gravato, non replicabile nella specie.
Sul secondo profilo, la materia ambientale è riservata alla competenza esclusiva dello Stato: il Comune non avrebbe potuto prevedere ulteriori ipotesi di assoggettabilità a V.I.A.. L’impianto non rientra nelle categorie degli allegati al D.Lgs. 152/2006, come confermato dal parere regionale, e il Comune ha attestato la compatibilità urbanistica ed edilizia.
Il terzo motivo è respinto: non era necessaria la partecipazione del Comune di Napoli, perché l’intervento non insiste sul suo territorio; il Comune procedente ha partecipato alla conferenza di servizi, all’esito della quale l’AUA è stata rilasciata in assenza di pareri non favorevoli. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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