Project financing: proposta originaria salva ex art 193 anche senza pubblica utilità (TAR Campania n. 1560 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di finanza di progetto, la proposta di partecipazione presentata alla data del 31 dicembre 2024 integra una proposta di project financing ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 nel testo previgente, ove contenga un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il riferimento dell’art. 225-bis del d.lgs. n. 36/2023 al “soggetto promotore” è locuzione atecnica, equivalente a proponente: la conservazione della previgente disciplina non postula la previa dichiarazione di pubblica utilità della proposta. La norma transitoria opera quindi in favore del proponente che abbia ritualmente formulato la proposta, non essendo necessaria la sua formale individuazione come promotore.

Il Fatto

Nel 2023 un raggruppamento temporaneo di imprese presentava al Comune di Pozzuoli una manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della gestione di un sistema integrato per la sosta. Il Comune chiedeva integrazioni e, dopo interlocuzioni protrattesi nel tempo, la proposta veniva completata con il piano economico-finanziario asseverato.

La società ricorrente, operatore del settore, impugnava la deliberazione della Giunta Comunale con cui l’Ente dichiarava la pubblica fattibilità della proposta. Il ricorrente sosteneva che la proposta si fosse perfezionata solo nel 2025 e che, pertanto, la procedura dovesse soggiacere al nuovo testo dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, con la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” e il termine per le proposte concorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso, potendo prescindere dalle eccezioni di inammissibilità. La questione si scompone in due profili: se la proposta del 31 agosto 2023 integrasse una rituale proposta di project financing e in quali termini l’art. 225-bis richieda l’individuazione del “promotore”.

Sul primo profilo, il Collegio osserva che la proposta concerneva un progetto di fattibilità tecnico-economica esaustivo, corredato da elaborati grafici, analisi economiche e da un piano economico-finanziario di 95 pagine, asseverato. La ricorrente non ha fornito alcuna controprova dell’asserita incompletezza. Le successive rielaborazioni non depongono per l’invalidità della proposta: il fine tuning qualitativo è connaturato al procedimento ed è espressamente previsto dall’art. 193, comma 2, del testo previgente, che consente all’ente di invitare il promotore ad apportare le modifiche necessarie.

Sul secondo profilo, la tesi della ricorrente — secondo cui il “promotore” emergerebbe solo con la dichiarazione di pubblica utilità — non è condivisibile. Già nel previgente art. 193 il proponente e il promotore erano formalmente equiparati: il comma 2 richiama l’invito al “promotore” e qualifica il promotore quale autore della proposta di progetto di fattibilità.

Il riferimento dell’art. 225-bis al soggetto promotore è dunque frutto di una locuzione atecnica. Il legislatore non ha inteso riservare la salvezza dei procedimenti in corso a quelli già sfociati nella dichiarazione di pubblica utilità: lo conferma il richiamo, nel medesimo testo, ai procedimenti avviati dalla sollecitazione ai privati a farsi promotori. La locuzione equivale quindi a proponenti, nell’ottica di conservazione dei procedimenti già attivi.

La ratio della disciplina intertemporale consiste nel non vanificare le iniziative già intraprese e nel non disperdere le risorse impiegate. Il ricorso è quindi respinto nel merito, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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