Rapporti di parentela e regia familiare fondano l’interdittiva antimafia (Cons. Stato n. 377 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I rapporti di parentela tra gli amministratori dell’impresa e soggetti affiliati, organici o anche solo contigui alle associazioni mafiose non sono ex se sufficienti a fondare la prognosi di infiltrazione, ma acquistano rilievo indiziario quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, lasciano ritenere secondo la logica del più probabile che non che l’impresa abbia una conduzione familiare o che le sue decisioni possano essere influenzate dalla criminalità. Il pericolo di infiltrazione mafiosa è valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non richiedendo il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio proprio dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non vanno letti in visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da ricavare un quadro complessivo di possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa. Le valutazioni amministrative in materia sono espressione di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale incontra correlativi limiti di merito.
Il Fatto
La società appellante impugna la sentenza del TAR Toscana che ha respinto il ricorso avverso due atti della Prefettura: l’interdittiva antimafia ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011 e il conseguente diniego di iscrizione alla white list ai sensi dell’art. 1, commi da 52 a 57, legge n. 190/2012.
L’amministrazione ha fondato i provvedimenti sulle frequentazioni e sui contatti non sporadici di taluni congiunti stretti dell’amministratrice unica — padre, coniuge e sorella — con esponenti della criminalità organizzata, unitamente ad altri elementi indiziari, tra cui il fatto che la stessa sia dipendente di una struttura sanitaria con regolare contratto, in località distante dalla sede sociale. Da tale pluralità di indizi la Prefettura ha tratto la conclusione di una gestione fittizia. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare e il ricorso nel merito; la Sezione ha confermato l’impostazione in sede di appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando integralmente l’impostazione già seguita in sede cautelare. Il quadro indiziario non si incentra sui soli rapporti di parentela né su sporadici controlli, ma su plurimi elementi di contatto, anche qualificati da cointeressenze imprenditoriali, tra l’amministratrice e la criminalità organizzata: la presenza del padre nella compagine sociale, le frequentazioni con soggetti controindicati, i rapporti d’affari con una società già colpita da interdittiva, il coinvolgimento dei medesimi soggetti nella stessa operazione di polizia per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
La conclusione si allinea al consolidato indirizzo sull’ampia discrezionalità delle valutazioni amministrative e sui limiti del sindacato giurisdizionale, richiamato con Cons. St., sez. III, n. 184 del 2025. Il pericolo infiltrativo va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico: è sufficiente una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, sì da rendere «più probabile che non» la configurabilità del condizionamento.
Il medesimo criterio si applica ai rapporti di parentela o affinità tra titolari, soci e amministratori dell’impresa e familiari affiliati o contigui alle associazioni mafiose. L’amministrazione può darvi rilievo quando il rapporto, per natura, intensità o altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare, ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia. Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso all’interno della famiglia può verificarsi un’influenza reciproca di comportamenti, con legami di cointeressenza, solidarietà, copertura o soggezione (Cons. St., sez. III, n. 8395 del 2023; in termini, n. 5227 del 2023 e n. 820 del 2018).
Il caso è emblematico di quelle situazioni in cui la parentela, di regola insufficiente, diviene indizio idoneo per l’intensità del vincolo e per i rapporti economici che legano l’amministratrice ai congiunti, a loro volta contigui a esponenti di spicco della criminalità; per lo spessore criminale degli esponenti indicati nell’informativa; per la plausibile conduzione familiare dell’impresa, esposta al rischio oggettivo di una regìa clanica. La prognosi è corroborata dalla circostanza incontestata del rapporto di lavoro dipendente dell’amministratrice presso una struttura situata a significativa distanza dalla sede sociale, in Toscana: ciò fa ragionevolmente dubitare che la presenza del padre in azienda sia collegata al mero ruolo di dipendente, senza ingerenza nella gestione. Il sospetto è che l’amministratrice sia intestataria fittizia dell’attività, onde la misura non appare irragionevole né sproporzionata.
La Sezione ribadisce infine la necessità di una valutazione sistematica degli indizi, non atomistica né parcellizzata (Cons. St., sez. III, n. 3151 del 2025; in termini, n. 4311 del 2025 e n. 7196 del 2025). L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della pretesa azionata.
Nota della Redazione
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