Autorizzazione paesaggistica postuma esclusa se l’abuso incrementa superfici e volumi utili (Cons. Stato n. 1516 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 presuppone che i lavori eseguiti senza titolo non abbiano determinato alcuna creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati. La sussistenza di un incremento volumetrico o di superficie utile integra una condizione di inammissibilità a priori dell’istanza, che preclude ogni valutazione di compatibilità paesaggistica. È pertanto irrilevante sia la qualificazione contravvenzionale o delittuosa dell’abuso, sia il rispetto delle soglie dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004. Il procedimento è bifasico: la Soprintendenza verifica dapprima l’ammissibilità dell’istanza, poi, solo se la prima fase si conclude positivamente, scruta la fondatezza nel merito. Accertata la condizione ostativa, restano assorbite sia la questione penalistica sia l’allegata assenza di lesione concreta del paesaggio.
Il Fatto
Le appellanti avevano chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per interventi realizzati su un fabbricato. La Soprintendenza ha negato il parere, rilevando che le opere avevano determinato un incremento di superfici e volumi senza alcun titolo abilitativo.
Gli interventi consistevano nell’innalzamento del solaio di copertura del corpo centrale, nell’incremento del sottotetto e dei torrini laterali e nell’abbassamento del piano di campagna, per un incremento volumetrico complessivo di circa 270 mc. Le ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso. Propongono quindi appello, riproponendo le censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 individua i reati paesaggistici di natura contravvenzionale, mentre il comma 1-bis delinea le ipotesi delittuose, correlate al superamento della soglia del trenta per cento della volumetria originaria, ovvero dei settecentocinquanta metri cubi, oppure alla nuova costruzione oltre i mille metri cubi.
Il Collegio chiarisce che il carattere contravvenzionale dell’abuso è del tutto irrilevante rispetto al diniego di autorizzazione postuma. Il rilascio del parere ex art. 167, comma 4, non dipende dalla qualificazione penale del fatto, ma da circostanze distinte: l’assenza di creazione di superfici utili o volumi, l’impiego di materiali in difformità, ovvero la riconducibilità dei lavori a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
La Corte sottolinea che ciò che conta è l’esistenza di un incremento di superfici e volumi utili, a prescindere dalla sua entità. Il meccanismo procedimentale è costruito per assicurare che il parere postumo sia rilasciato solo quando l’abuso abbia consistenza minore, cioè non comporti alcun aumento volumetrico o di superficie.
Il procedimento viene quindi qualificato come bifasico: dapprima la Soprintendenza verifica l’ammissibilità dell’istanza, poi, esitata positivamente questa prima fase, scruta la fondatezza nel merito, valutando in via discrezionale tecnica la coerenza tra l’abuso e il contesto paesaggistico.
Nel caso concreto l’incremento di 270 mc, pacifico tra le parti, integra una condizione ostativa che rende superfluo ogni ulteriore esame. Diventano così irrilevanti sia la sussistenza dei presupposti del reato contravvenzionale, sia la dedotta assenza di concreta lesione del paesaggio. L’appello è respinto; le spese sono compensate nei confronti del Ministero, costituitosi per mero stile, e nulla è disposto verso il Comune non costituito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.