Esclusione per anomalia dell’offerta e accertamento ai fini risarcitori (TAR Campania n. 1405 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che impugni gli atti di gara precedenti l’aggiudicazione è tenuto a impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio, a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’annullamento dell’esclusione ha effetto viziante e non caducante e non arreca alcuna utilità se l’aggiudicazione resta ferma. Nondimeno, la dichiarazione di avere interesse a una pronuncia di accertamento ai fini risarcitori, resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., impone al giudice di scrutinare la legittimità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., restando estranea a tale vaglio ogni questione sulle condizioni dell’azione risarcitoria. Il giudizio di anomalia dell’offerta ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 ha natura globale e sintetica ed è sindacabile solo per manifesta erroneità o irragionevolezza; la discordanza tra offerta tecnica e prospetto dei costi della manodopera integra un indice strutturale di inaffidabilità che legittima l’esclusione.
Il Fatto
Un’associazione attiva nell’accoglienza dei migranti partecipava alla selezione indetta dalla Prefettura per l’affidamento del servizio nella Provincia di Caserta, relativamente al Lotto 2. Collocatasi al decimo posto su dieci concorrenti nella prima fase, otteneva 20 punti per il criterio delle maggiori risorse di personale, avendo proposto due operatori diurni e uno notturno aggiuntivi, quattro ore in più per l’operatore sociale e per il mediatore, nonché un aumento del monte ore del medico.
All’esito di tre interlocuzioni, la stazione appaltante riteneva non soddisfacenti le giustificazioni e la escludeva per violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso avverso l’esclusione, respinta la tutela cautelare monocratica e collegiale, giungeva alla pubblica udienza; nelle more era intervenuta l’aggiudicazione definitiva, non impugnata, con conseguente questione di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato, osserva che l’aggiudicazione rende definitiva la lesione dell’interesse del concorrente escluso: l’eventuale annullamento dell’esclusione, avendo efficacia viziante e non caducante, lascerebbe sopravvivere l’aggiudicazione e non attribuirebbe alcun effetto utile. Da qui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il percorso non si esaurisce sul piano processuale. Preso atto della dichiarazione della ricorrente di avere interesse a una pronuncia di accertamento ai fini risarcitori, resa nella memoria e ribadita in udienza con trascrizione a verbale, il Collegio dà continuità all’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 13 luglio 2022: per procedere all’accertamento ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare l’interesse risarcitorio nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.
Ne consegue il rigetto dell’eccezione dell’Avvocatura erariale, che estendeva la carenza di interesse alla stessa azione risarcitoria. Il giudice deve limitarsi a verificare se l’atto impugnato sia legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento; ogni questione sulle condizioni dell’azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. è riservata all’eventuale sede di ristoro.
Passando al merito, il Collegio ricorda che il giudizio di anomalia non ha carattere sanzionatorio, è globale e sintetico ed è espressione di un potere tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità, senza sostituzione del sistema valutativo dell’amministrazione. Su queste basi, il provvedimento di esclusione risulta coerente con le criticità emerse.
Il prospetto dei costi del lavoro si assesta sui valori base dell’appalto: per gli operatori, il monte orario minimo settimanale è stato suddiviso tra più unità senza moltiplicarne le prestazioni, e le successive modifiche al rialzo sono state poi ricondotte ai parametri minimi, annullando la proposta migliorativa. Analoghe discordanze riguardano l’operatore sociale e il mediatore, computati solo per l’orario base, la voce del medico, caratterizzata da incertezza e da quantificazioni variabili, lo scostamento delle tariffe orarie dalle tabelle ministeriali e l’omesso computo dei costi dei soci volontari. Il ricorso è quindi improcedibile e la domanda di accertamento respinta, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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