Nulla osta del Parco e permesso di costruire (TAR Sicilia n. 3764 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il preventivo nulla osta dell’Ente Parco, richiesto dall’art. 13 della legge n. 394/1991 per gli interventi all’interno del perimetro protetto, integra la fattispecie costitutiva del permesso di costruire e non una condizione sospensiva della sua efficacia: in sua assenza il titolo edilizio è nullo ex art. 21 septies della legge n. 241/1990, non già annullabile. Il potere dell’Ente Parco resta funzionalizzato al munus di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, con la conseguenza che il diniego fondato sulla regolarità edilizia dell’intervento esonda dalla sfera di competenza dell’ente e invade quella comunale, integrando eccesso di potere per sviamento. Non sussiste invece il vizio di incompetenza, perché l’ente esercita un potere che l’ordinamento gli intesta in via diretta.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva dal Comune di Milo il permesso di costruire n. 1/2024 del 22.03.2024 per il recupero di un fabbricato sito in area ricompresa nel perimetro dell’Ente Parco dell’Etna, intervento ammesso a finanziamento pubblico. Il titolo edilizio richiamava espressamente la necessità di acquisire, prima dell’inizio dei lavori, il nulla osta dell’Ente Parco.

L’Ente Parco adottava quindi il provvedimento prot. n. 1819/2024, con cui richiamava un preavviso di diniego già formulato e affermava l’improponibilità del permesso di costruire, chiedendo al Comune di revocarlo e diffidando la società dall’intraprendere i lavori. La società impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo incompetenza, violazione della disciplina edilizia e sviamento di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’espressione improponibilità usata dall’ente. In senso tecnico essa indica un ostacolo all’avvio di un procedimento, e non può riferirsi a un atto già adottato: il permesso di costruire poteva essere annullabile ex art. 21 octies della legge n. 241/1990 o nullo ex art. 21 septies, mai improponibile. Il preavviso di diniego è poi un mero atto endoprocedimentale, privo di effetti fuori dal procedimento in cui è inserito.

Ricostruita la figura del provvedimento pluristrutturato, il TAR qualifica il permesso di costruire rilasciato in area protetta come atto che esige la volontà concorrente dell’Ente Parco. Ne deriva che il nulla osta condiziona l’esistenza stessa del titolo e non la sola possibilità di eseguire le opere. La società lo riteneva condizione sospensiva di efficacia; l’ente, al contrario, elemento costitutivo indefettibile: il Collegio aderisce alla seconda lettura.

Su questa base il primo motivo è respinto. L’Ente Parco non ha invaso la competenza del dirigente comunale ex art. 13 d.P.R. n. 380/2001: ha esercitato il potere dell’art. 13 della legge n. 394/1991, che opera con effetto immediato anche in Sicilia in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e del limite delle riforme costituzionali posto dall’art. 17 dello Statuto.

Il potere dell’ente resta però funzionalizzato: il nulla osta verifica la conformità dell’intervento al Piano e al Regolamento del Parco, strumenti di tutela ambientale e non di programmazione urbanistica. L’ente ha invece fondato il diniego su valutazioni circa la regolarità edilizia del manufatto, richiamando vicende risalenti, una richiesta di sanatoria rinunciata e l’epoca di costruzione del padiglione. Tali profili esulano dal munus e invadono la sfera comunale: sussiste quindi l’eccesso di potere per sviamento.

Il ricorso è accolto e l’atto annullato. Il TAR condanna l’ente, ex art. 34, primo comma, lettera c), c.p.a., a definire il procedimento entro novanta giorni, con contenuto conformativo che gli preclude ogni valutazione sulla regolarità edilizia, e liquida le spese in favore della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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