Carta docente, ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 3464 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Ove l’Amministrazione non assolva a tale onere e non deduca alcuna valida giustificazione, il ricorso per l’esecuzione del giudicato è fondato. Il giudice ordina l’ottemperanza entro un termine congruo e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina fin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 284/2025 del 22.01.2025, emessa nella causa iscritta al n. 1801/2024 R.G., era stato accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’attribuzione della carta per il valore nominale di euro 1.500,00 oltre accessori.

La pronuncia, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 3.02.2025, è passata in giudicato secondo l’attestazione del Tribunale di Catania del 3.06.2025. Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 1.09.2025, chiedendo l’ordine di adempimento, l’assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito il 7.09.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. È stata ritenuta provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta il 3.02.2025, con il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza del 1.09.2025.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la sentenza posta a fondamento del giudizio risulta tuttora non eseguita e che l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo.

Il percorso argomentativo si fonda sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti. Il Collegio ha richiamato il principio generale secondo cui il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa. Sul punto la decisione richiama T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942.

Il Ministero ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, come invece imposto dall’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Non sono pertanto ravvisabili motivi giustificativi dell’inadempienza dell’Amministrazione debitrice.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di conformazione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, per il compimento degli atti esecutivi nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, con riguardo alla serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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